Cassazione Penale, Sentenza n. 1495/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Lecce ex art. 444 c.p.p., con cui è stata inflitta la pena di 3 anni di reclusione e euro 14.000 di multa per detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990) e altro; il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge sostenendo che la detenzione di diverse tipologie di sostanza (cocaina, hashish, marijuana) avrebbe dovuto configurare un'unica fattispecie di reato alla luce del venir meno della distinzione tabellare tra droghe "leggere" e "pesanti" introdotta dalla legge n.49/2006. In un atto integrativo la difesa ha poi richiamato una presunta violazione dell'accordo tra le parti che tuttavia il giudice aveva accolto nei termini corrispondenti.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ritiene priva di pregio la censura secondo cui la contemporanea detenzione di sostanze appartenenti a tabelle diverse debba costituire un'unica fattispecie: la giurisprudenza della Cassazione, alla luce delle pronunce costituzionali e delle modifiche normative, riconosce la configurabilità di reati distinti (o, alternativamente, concorso materiale, concorso formale o continuazione) quando gli oggetti materiali appartengono a tabelle diverse, con effetti differenti sul trattamento sanzionatorio. Di conseguenza l'accordo fra le parti, recepito dal giudice e che ha previsto la continuazione interna al capo A), è ritenuto conforme a questo principio. Il ricorrente è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi di patteggiamento; usata per inquadrare l'impugnazione ma non direttamente oggetto del motivo principale.
Richiamato come criterio di cumulazione/concorsualità delle pene quando si ravvisano più reati o più azioni criminosi; la Corte ha applicato il principio nella valutazione della qualificazione delle condotte.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 4)
Norma sostanziale sulle condotte relative agli stupefacenti; la Corte ha interpretato che, tenuto conto delle vicende normative e costituzionali, può sussistere la configurabilità di reati distinti se la condotta riguarda sostanze appartenenti a tabelle diverse.
d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. con l. 21 febbraio 2006, n. 49
Riferimento alle modifiche legislative che avevano inciso sulla distinzione tabellare tra droghe; la Corte osserva che quelle modifiche sono state in parte dichiarate incostituzionali, con conseguente rilievo sulla ricostruzione dei reati.
Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2014
Decisione che ha inciso sulla vigenza del testo di riferimento dell'art. 73 e sulle modifiche introdotte dalla legge n.49/2006; la pronuncia ha contribuito al recupero del precedente assetto normativo rilevante per la configurazione di reati distinti.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015 - 01)
Precedente della Cassazione che afferma la possibilità di configurare reati distinti quando la condotta riguarda sostanze classificate in tabelle diverse; sostiene la possibilità, a seconda dei casi, di concorso materiale, concorso formale o continuazione e con diversi effetti sanzionatori.
Massime di principio
- La detenzione contemporanea di sostanze appartenenti a tabelle diverse può integrare reati distinti: la qualificazione non è automaticamente unica solo per la pluralità di sostanze.
- Va sempre verificata la vigenza e l'interpretazione delle modifiche normative e delle pronunce costituzionali: cambiamenti legislativi o incostituzionalità possono ripristinare o modificare precedenti quadri di riferimento rilevanti per la qualificazione del fatto.
- Gli accordi tra le parti (patteggiamento) recepiti dal giudice che prevedono forme di continuazione o qualificazioni interne sono normalmente rispettati se coerenti con la giurisprudenza di legittimità; contestarli con motivi fondati sulla qualificazione può essere difficile quando esistono precedenti che orientano nello stesso senso.
- In fase difensiva, se si vuole ottenere un'unica qualificazione della condotta, occorre argomentare in modo puntuale l'attuale quadro normativo e costituzionale e proporre eventuali questioni di legittimità costituzionale o punti di diritto non ancora risolti in giurisprudenza.
- Le conseguenze sanzionatorie (cumulazione, concorso o continuazione) dipendono dalla ricostruzione fattuale e dalla qualificazione tabellare delle sostanze: è necessario documentare la natura e la destinazione delle sostanze per contestare efficacemente la qualificazione adottata dal giudice.
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