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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00110/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore di servizi)

La controversia

La controversia nasce dalla spedizione, tramite raccomandata, di una istanza di rimborso fiscale diretta all'Agenzia delle entrate. La raccomandata, spedita il 28 ottobre 2016, sarebbe dovuta giungere il giorno successivo secondo il regolamento del servizio, ma fu recapitata solo il 31 ottobre. La mittente domandava la rifusione del costo della spedizione e dell'indennizzo riconosciuto dal gestore postale per il ritardo, sostenendo che l'inadempimento le avesse esposto a possibili responsabilità professionali verso la cliente, per la perdita della chance di evitare una decadenza/prescrizione della domanda di rimborso. In primo grado il Giudice di pace rigettò la domanda per difetto di prova del danno. Nel ricorso per cassazione la ricorrente dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 1218 e 1229 c.c. e di disposizioni del d.P.R. n. 156/1973, assumendo che il giudice avesse mal valorizzato l'accertato ritardo e avesse fatto applicazione di clausole di esonero da responsabilità già dichiarate illegittime; con il secondo motivo dedusse violazione delle norme sulle spese processuali e dei parametri del d.m. n. 55/2014, sostenendo che la liquidazione fosse eccessiva rispetto al minimo valore della causa.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, quando una sentenza del giudice di pace è resa nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'unico mezzo ordinario di impugnazione è l'appello a motivi limitati; quando invece, pur entro il limite di valore, il giudice di pace dichiara di decidere secondo diritto, la sentenza va impugnata con appello ordinario. Poiché nel caso concreto il giudice di pace aveva espressamente affermato di decidere secondo diritto, il ricorso per cassazione era improponibile per mancato esperimento dell'appello. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il giudice di pace decide nell'ambito dell'equità necessaria, il rimedio ordinario è l'appello a motivi limitati; il ricorso per cassazione non è ammesso come impugnazione diretta.
  • Se il giudice di pace, pur entro i limiti di valore dell'equità, dichiara espressamente di aver deciso secondo diritto, la sentenza va impugnata con l'appello ordinario secondo le regole comuni.
  • La qualificazione del regime decisorio seguito dal giudice di pace va desunta anche dal principio dell'apparenza: conta la dichiarazione contenuta nella sentenza sulla natura della decisione.
  • L'erronea scelta del mezzo di impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza esame dei motivi di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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