Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29612/2024 del 18/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto ammesso a un contributo regionale per avviare un'attività ricettiva extralberghiera in immobile di proprietà aveva ottenuto un'anticipazione e, dopo il sisma del 6 aprile 2009, aveva ricevuto proroghe del termine per regolarizzare la posizione amministrativa e iscriversi alla Camera di Commercio. Nonostante ciò, l'amministrazione revocava il finanziamento e chiedeva la restituzione del percepito, sul presupposto del mancato completamento degli adempimenti richiesti dal bando e dalle successive deliberazioni regionali. Il beneficiario agiva per contestare la pretesa restitutoria, deducendo in sostanza che l'inagibilità dell'immobile causata dal sisma integrasse forza maggiore, che l'unico adempimento mancante fosse formale, che l'attività fosse stata comunque realizzata e che la Regione avesse onere di provare correttamente l'inadempimento. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c., sostenendo l'erronea ripartizione dell'onere della prova e l'omessa considerazione di fatti pacifici e dell'impossibilità di adempiere per causa di forza maggiore; violazione dell'art. 1218 c.c., sostenendo che l'inadempimento non fosse imputabile e che il certificato di vigenza fosse mero adempimento formale non essenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si risolvevano nella mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito e disattese dalla Corte d'appello, senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che le doglianze, pur formalmente rubricate come violazioni di legge, miravano in sostanza a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito circa l'esistenza dell'inadempimento e la non decisività della dedotta forza maggiore. Ha aggiunto che, trattandosi di doppia conforme, era preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in difetto di specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni. Ha infine condannato il ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella cui incombe secondo le regole di distribuzione dei fatti costitutivi e delle eccezioni; non quando si censura la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice afferma espressamente di non osservare la regola di disponibilità della prova o decide sulla base di prove non introdotte dalle parti; non se si contesta il diverso apprezzamento delle prove offerte.

  • art. 1218 c.c.

    La censura non è ammissibile se mira in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sull'inadempimento e sulla sua imputabilità, anziché denunciare un errore di diritto.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per devolvere alla Corte una mera rivalutazione del fatto o una riproposizione delle tesi difensive già respinte nei gradi di merito.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    La censura sul vizio motivazionale è inammissibile quando la sentenza di appello conferma integralmente la decisione di primo grado e il ricorrente non indica specifiche e diverse ragioni di fatto tra i due gradi di merito.

  • art. 348-ter, 5° co., c.p.c.

    Nella ipotesi di doppia conforme non è proponibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non dimostra la diversità delle rationes di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 366, 1° co., n. 4, c.p.c.

    È inammissibile il ricorso che si limiti a una mera contrapposizione alle valutazioni del giudice di merito, senza un motivo realmente critico rispetto alla sentenza impugnata.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i motivi devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle difese già formulate nei gradi di merito integra un "non motivo" ed è inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice sbaglia la regola di riparto dell'onere probatorio; non quando la parte contesta l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo in presenza di un espresso scostamento dal principio di disponibilità della prova o dell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; non basta dissentire dal peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • Se la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso dalla disciplina della doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • In controversie aventi ad oggetto la revoca di un contributo pubblico e la restituzione delle somme erogate, il giudizio ordinario riguarda il rapporto obbligatorio di ripetizione e l'accertamento dell'inadempimento alle condizioni del beneficio, non la legittimità in sé dell'atto amministrativo di revoca.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.