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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00706/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da due testamenti dello stesso disponente. Nel primo, del 2012, erano attribuiti specifici beni ai figli, ai nipoti e alla convivente. Nel secondo, del 2013, il testatore revocava le precedenti volontà, dava atto di avere già esaurito la disponibile con alcune donazioni e lasciava ai due figli, in comunione al 50%, la casa di Guardistallo e gli appartamenti di Cannes, con dispensa dalla collazione per le donazioni precedenti. Un figlio ha agito per far accertare la revoca del primo testamento e ottenere il bene di Guardistallo; l'altro figlio ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di annullamento del secondo testamento per dolo o violenza psicologica. Il Tribunale ha rigettato la riconvenzionale e ha accolto la domanda principale. La Corte d'appello ha confermato, ritenendo non provata né una condotta fraudolenta o coercitiva nei confronti del testatore, né che le condizioni di salute o la dipendenza dal figlio avessero inciso sulla libertà di testare. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 624 c.c., sostenendo che l'interesse dell'altro figlio alla revoca del primo testamento fosse un indizio decisivo di dolo; 2) violazione degli artt. 624, 2727 e 2729 c.c., lamentando la mancata valorizzazione di presunzioni da cui desumere dolo e condizionamento psicologico; 3) violazione degli artt. 588 e 533 c.c., contestando la qualificazione delle disposizioni del 2013 come istituzioni ereditarie ex re certa anziché legati.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: quanto al primo, ha escluso che il mero interesse del beneficiario alla revoca del precedente testamento basti a dimostrare il dolo, ribadendo che per l'annullamento del testamento occorre la prova di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore; quanto al secondo, ha osservato che le circostanze allegate erano state ritenute indimostrate dal giudice di merito e che il ricorso pretendeva una diversa lettura del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità, oltre a richiamare i limiti del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme; quanto al terzo, ha confermato la qualificazione delle disposizioni testamentarie come istituzioni ereditarie ex re certa, poiché l'interpretazione del testamento va compiuta valorizzando insieme dato letterale e contenuto complessivo della scheda, alla luce dell'effettiva volontà del testatore. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione/contraddittorietà dedotto contro la sentenza di merito, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 624 c.c.

    richiamato in tema di revoca del testamento e di annullabilità per dolo; la Corte ribadisce che il dolo testamentario richiede mezzi fraudolenti idonei a ingannare il testatore.

  • art. 2727 c.c.

    norma sulle presunzioni semplici; la Corte afferma che il fatto noto deve essere certo e idoneo a fondare il fatto ignoto e che la valutazione dell'utilità delle presunzioni spetta al giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    la deduzione di un vizio sul mancato ricorso alle presunzioni non integra di per sé violazione di legge, ma può semmai tradursi in omesso esame di un fatto secondario, nei limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio motivazionale è richiamato come possibile veicolo della censura sul mancato utilizzo delle presunzioni, ma nel caso concreto la doglianza è preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    in presenza di doppia conforme è precluso il sindacato sul vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 588 c.c.

    la Corte ribadisce che l'attribuzione di beni determinati è istituzione ereditaria ex re certa se il testatore intende chiamare l'istituito nell'universalità o in una quota del patrimonio, mentre è legato se intende attribuire singoli beni.

  • art. 533 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte conferma la qualificazione delle disposizioni testamentarie come istituzioni ereditarie e non come semplici legati.

  • art. 1362 c.c.

    criterio ermeneutico applicato anche al testamento: occorre ricercare la reale volontà del testatore valutando insieme elemento letterale e logico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per annullare un testamento per dolo non basta dimostrare un generico interesse del beneficiario alla revoca di precedenti disposizioni o mere pressioni familiari: è necessaria la prova di mezzi fraudolenti concretamente idonei a trarre in inganno il testatore e a determinare la sua volontà.
  • La prova del dolo testamentario può anche essere presuntiva, ma deve poggiare su fatti certi e specifici, idonei a ricostruire l'attività captatoria e il suo effetto determinante sulla formazione della volontà; se i fatti allegati sono ritenuti indimostrati, la censura in cassazione non può risolversi in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • La valutazione sull'idoneità degli indizi e sull'utilità del ragionamento presuntivo appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione come violazione dell'art. 2729 c.c.; il relativo vizio, se del caso, va inquadrato nei limiti del vizio motivazionale.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è fortemente limitato e non può essere usato per ottenere una nuova lettura delle risultanze di fatto.
  • Nell'interpretazione del testamento, l'attribuzione di beni determinati non va qualificata automaticamente come legato: occorre accertare, con criterio complessivo e conservativo, se il testatore abbia inteso chiamare l'istituito a una quota dell'asse o all'universalità del patrimonio residuo; solo in mancanza, l'attribuzione va letta come legato.
  • Il dato letterale del testamento è essenziale ma non decisivo in via isolata: va coordinato con il contenuto complessivo della scheda, con le previsioni sulle precedenti donazioni e con gli indici che rivelano la volontà di imputare i lasciti alla quota di legittima o alla disponibile.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiDanno non patrimoniale

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