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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3592/2021 del 12/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della validità della notifica di un'ingiunzione fiscale emessa per la riscossione dell'ICI relativa ai periodi 1993-1998. Il ricorrente sosteneva la nullità della notifica perché l'atto non avrebbe indicato tutti i nominativi degli eredi e non sarebbe stata consegnata una copia a ciascun erede, rilevandosi altresì questioni sulla esistenza del titolo esecutivo (ruolo vs ingiunzione) e sulla decorrenza/decadenza ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 504/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la notifica dell'ingiunzione fiscale eseguita "agli eredi di Pettorino Raffaella" presso l'ultimo domicilio della defunta, anche se non sono stati nominativamente indicati tutti gli eredi né sono state consegnate copie individuali. Ha confermato che l'ingiunzione fiscale è atto complesso che svolge funzione di titolo esecutivo (art. 477 c.p.c. applicabile) e che, essendo definitiva (non impugnata né dalla contribuente in vita né dagli eredi), rende inammissibili i motivi di impugnazione dell'ingiunzione e comporta l'irretrattabilità del credito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e rilievo della sussistenza dell'obbligo, se dovuto, del versamento di ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 600 del 1973

    Citato in riferimento a norme sulle notifiche fiscali e alla disciplina della riscossione; richiamato a supporto delle regole di notifica in materia tributaria

  • L. n. 212 del 2000

    Riferimento alle garanzie processuali del contribuente e al diritto di difesa; richiamata tra le norme rilevanti per la valutazione delle impugnazioni

  • codice civile

    Richiamati in relazione all'onere della prova sulle dichiarazioni di fatto (es. conoscenza del decesso, collegamenti familiari) nella materia delle notifiche e della titolarità del credito

  • codice di procedura civile

    Norma sulle notifiche agli eredi e agli obbligati per il de cuius; interpretata nel senso che la notifica collettiva e impersonale presso l'ultimo domicilio del defunto è valida

  • codice di procedura civile

    Richiamati come norme sul contenuto e sulla motivazione delle decisioni e sugli strumenti probatori utili alla valutazione delle eccezioni mosse

  • d.lgs. n. 504 del 1992

    Norma sulla disciplina della iscrizione a ruolo e della decadenza; nel caso ha rilevanza sul fatto che, in presenza di un'ingiunzione definitiva non impugnata, le eccezioni relative all'esistenza del ruolo o alla decadenza non possono essere efficacemente opposte tardivamente

  • codice di procedura civile

    Richiamato in connessione con la disciplina delle prove e dell'onere probatorio nelle eccezioni sollevate

  • r.d. n. 639 del 1910

    Richiamo storico-giuridico all'istituto dell'ingiunzione fiscale; la giurisprudenza considera l'ingiunzione un atto complesso che cumula titolo esecutivo e precetto

  • codice di procedura civile

    Applicato dalla Corte per stabilire che l'ingiunzione fiscale ha efficacia di titolo esecutivo e precetto, similmente alla cartella di pagamento

  • d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamato come quadro normativo storico sulla riscossione tramite ruolo; la sentenza evidenzia l'evoluzione normativa che ha reso nuovamente rilevante l'ingiunzione fiscale

Massime di principio

  • La notifica di un'ingiunzione fiscale agli "eredi" di una persona deceduta, eseguita collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto, è valida anche in assenza dell'indicazione nominativa di tutti gli eredi o della consegna di una copia a ciascun erede.
  • L'ingiunzione fiscale è un atto complesso che può cumulare titolo esecutivo e precetto (applicazione dell'art. 477 c.p.c.); pertanto costituisce, se definitiva e non impugnata nei termini, un titolo che rende il credito irripetibile e impedisce la successiva discussione del suo contenuto.
  • Le eccezioni relative all'esistenza del ruolo o alla decadenza previste dall'art. 12 del d.lgs. n. 504/1992 devono essere mosse nei termini e nel modo previsti; una volta formatosi il provvedimento definitivo non impugnato, tali eccezioni risultano inammissibili in sede successiva.
  • La mera omissione di nominativi degli eredi nella relata di notifica non determina automaticamente la nullità dell'atto quando la notifica sia stata diretta e consegnata collettivamente presso l'ultimo domicilio del defunto.
  • Per evitare la perdita della possibilità di contestare un'ingiunzione fiscale è necessario impugnarla tempestivamente: la mancata impugnazione comporta effetto di definitività.
  • Nelle controversie tributarie locali è opportuno verificare se l'ente abbia esercitato la riscossione mediante ruolo o mediante ingiunzione, dato che l'ordinamento e la giurisprudenza riconoscono efficacia esecutiva anche all'ingiunzione fiscale.

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