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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3591/2021 del 12/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello avverso un atto di precetto emesso in esito a un'ingiunzione fiscale per ICI riferita agli anni 1999-2000. Contestava la validità della notifica dell'ingiunzione, sostenendo che l'atto era stato indirizzato "personalmente" alla defunta Pettorino Raffaella e non agli eredi nominativamente, che il Comune, pur conoscendo il decesso, avrebbe dovuto indicare i nominativi di tutti gli eredi e notificare copia dell'atto a ciascun erede; deduceva quindi la nullità della notifica e, inoltre, sollevava questioni relative alla natura del titolo esecutivo (ingiunzione vs ruolo) e alla decadenza prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 504/1992.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica dell'ingiunzione fiscale eseguita "agli eredi di Pettorino Raffaella" presso l'ultimo domicilio della defunta, osservando che la notifica collettiva e impersonale agli eredi è conforme alle disposizioni processuali; ha inoltre confermato che l'ingiunzione fiscale è un atto complesso che svolge funzione di titolo esecutivo e di precetto e che, essendo l'ingiunzione rimasta incontestata (definitiva), i motivi di impugnazione relativi all'ingiunzione erano inammissibili e il credito è divenuto irretrattabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio e al possibile ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.p.r. n. 600 del 1973, art. 65

    Richiamata nell'ambito delle censure sulla notifica e sui presupposti della riscossione tributaria; non ha impedito la validità della notifica collettiva agli eredi.

  • L. n. 212 del 2000, art. 6

    Richiamata in relazione ai principi della tutela del contribuente e della corretta notifica; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare la notifica collettiva.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2700

    Richiamati in tema di onere della prova (2697) e presunzioni (2700); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova idonea a dimostrare l'inefficacia della notifica.

  • Codice di procedura civile, art. 148

    Norma sulla notifica agli eredi: la Corte ha applicato il principio secondo cui la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio del defunto agli "eredi" è legittima e non richiede l'indicazione nominativa di ciascun erede.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in relazione ai mezzi di prova e al potere del giudice di valutare le difese; utilizzati per motivare l'insufficienza delle prove addotte dal ricorrente.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 12

    Rilevante per la censura sulla decadenza/iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto che, nella specie, la definitività dell'ingiunzione (non impugnata in vita né dagli eredi) impediva l'ammissibilità delle censure sull'atto e rendeva irrilevante l'eccezione sollevata dal ricorrente.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire e alla materia dell'azione; non ha portato alla riforma della decisione di merito.

  • Codice di procedura civile, art. 477

    La Corte ha ricordato che l'ingiunzione (ex r.d. n. 639/1910) è un atto complesso che cumula titolo esecutivo e precetto, e quindi ha efficacia esecutiva analoga alla cartella di pagamento.

  • R.D. n. 639 del 1910

    Richiamato per affermare la natura storica dell'ingiunzione come atto che integra titolo esecutivo e precetto.

  • d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, c. 2

    Citato nel quadro normativo che ha reso facoltativa la riscossione a mezzo ruolo e ha favorito l'uso dell'ingiunzione fiscale; la Corte lo menziona per contesto legislativo.

  • L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, cc. 158 e ss.

    Rilevata in relazione alle modifiche alle modalità di notifica dell'ingiunzione fiscale, a conferma della legittimità della procedura seguita dal Comune.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater

    Norma richiamata per l'ulteriore obbligo contributivo in capo al ricorrente, ove dovuto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per un ulteriore versamento.

Massime di principio

  • La notifica di un atto rivolto al defunto eseguita "agli eredi" presso l'ultimo domicilio del de cuius è valida anche se non vengono indicati nominativamente tutti gli eredi e non vengono consegnate copie separate a ciascun erede; la forma "collettiva e impersonale" è prevista e sufficiente.
  • L'ingiunzione fiscale è un atto complesso che cumula titolo esecutivo e precetto: se rimane definitiva (non impugnata nei termini), rende il credito esecutivo e può precludere censure successive sull'atto stesso.
  • Per impugnare la validità dell'atto di riscossione è necessario agire tempestivamente nei termini previsti; l'eccezione sulla inesistenza del titolo esecutivo può essere inefficace se il provvedimento è già divenuto definitivo.
  • In situazioni simili, il contribuente/erede deve provare concretamente l'irregolarità della notifica (ad es. mancata conoscenza dell'atto, indirizzo errato, specifiche violazioni formali) per ottenere l'annullamento; mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Se si contesta la corretta applicazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 504/1992 (decadenze e iscrizione a ruolo), occorre dimostrare che non è maturata la definitività dell'atto o che sussistono elementi che impediscono l'efficacia della ingiunzione/ruolo; altrimenti la previsione di decadenza e irretrattabilità opera a favore dell'ente impositore.

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