Cassazione Civile, Sentenza n. 3593/2021 del 12/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di accertamento IMU/ICI relativo all'anno 2009, sostenendo che il valore venale attribuito ai loro terreni era errato perché l'iter di edificabilità era soltanto agli inizi (vincolo di pubblica utilità decaduto, commissario ad acta che il 16/01/2009 adottò una delibera di edificabilità poi approvata dal Comune il 07/08/2014 e pubblicata il 10/12/2014). Hanno inoltre dedotto violazioni di regolamento e della normativa (es. art. 31 L. 289/2002) e contestato la quantificazione delle sanzioni; hanno chiesto la rideterminazione del valore in comune commercio tenendo conto della effettiva potenzialità edificatoria e delle differenze zonali e temporali rispetto ad aree effettivamente cantierabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (omessa pronuncia della CTR sulla domanda dei contribuenti relativa alla diversa determinazione del valore venale delle aree), ha ritenuto assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale del Comune, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo in diversa composizione perché valuti la congruità del valore attribuito e le questioni consequenziali, con rinvio anche per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia su una domanda o motivo dedotto integra violazione dell'art.112 c.p.c. e costituisce motivo di cassazione (ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c.), comportando la nullità della decisione nella parte interessata.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Consente la gravame in Cassazione per violazione di legge e per omessa pronuncia su domande o motivi; la Corte ha usato tale disposizione per accogliere il ricorso riguardo all'omessa pronuncia.
art. 370 e art. 371 c.p.c.
Regolano i termini e le forme di notificazione dell'impugnazione in Cassazione: la notifica della prima impugnazione rende le successive impugnazioni ricorsi incidentali convertiti in quel processo, con rilevanza ai fini della riunione/ammissibilità.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Norma richiamata in relazione ai vizi di motivazione apparente; la censura mirava a far rilevare insufficiente o mancata motivazione su aspetti economici del valore.
Riferimento alla regola secondo cui la motivazione deve risultare dagli atti e deve essere congrua; invocata nella critica per motivazione apparente.
Decreto legislativo n. 546/1992
Richiamato in relazione ai vizi di procedimento e motivazione nelle controversie tributarie; usato per censurare la mancata valutazione di alcune doglianze.
Decreto legislativo n. 504/1992
Norma richiamata dai ricorrenti in ordine alla determinazione della base imponibile in relazione alla potenzialità edificatoria; la Corte ha ritenuto la questione meritevole di valutazione da parte del giudice di merito in sede di rinvio.
Decreto legislativo n. 504/1992
art. 11, comma 2 e art. 14
Richiamati dal Comune nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina dell'imposta e delle sanzioni; la Corte ha comunque assorbito l'incidentale per effetto del rinvio sulla questione principale.
Citata dai contribuenti come normativa violata nella determinazione del carico impositivo; confluisce nelle questioni circa la legittimità dell'accertamento e dei criteri valutativi adottati.
Massime di principio
- Se in primo o secondo grado è stata presentata una domanda o censura sulla determinazione del valore venale, il giudice d'appello deve esprimersi espressamente: l'omessa pronuncia costituisce motivo di cassazione (art.112 c.p.c. e art.360 n.4 c.p.c.).
- Quando più parti notificano impugnazioni sulla stessa sentenza la prima notifica apre il processo di impugnazione e le successive impugnazioni si convertono in ricorsi incidentali; l'ammissibilità di un ricorso successivo è condizionata al rispetto dei termini previsti (art.370/371 c.p.c.).
- La valutazione del valore venale di terreni ai fini tributari richiede accertamento concreto della potenzialità edificatoria e del momento in cui tale potenzialità si è effettivamente realizzata; non è sufficiente assumere automatismi basati sulla data di redazione di atti o su valori di aree non comparabili.
- Questioni accessorie (es. sanzioni) possono essere assorbite se la cassazione incide sul diritto principale: in caso di rinvio, tali questioni possono essere riproposte nel giudizio di merito di rinvio.
- Per ottenere esoneri o attenuazioni (es. esimente della buona fede per le sanzioni) è preferibile che tali eccezioni o domande siano formulate fin dall'atto introduttivo, perché l'assenza di deduzione può costituire motivo di censura e impedire decisioni favorevoli se non adeguatamente sollevate.
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