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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3674/2021 del 12/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva rigettato l'appello del ricorrente in tema di scioglimento della comunione ereditaria e conguaglio. Il motivo decisivo esaminato in legittimità è di natura processuale: vizi nella notificazione telematica del ricorso e della procura (notifica via PEC di copie digitali ricavate da copie cartacee), mancata attestazione di conformità delle copie informatiche agli originali e mancata conversione in formato PDF in alcuni atti notificati. Parte degli intimati (in particolare UNICREDIT S.p.A.) è rimasta contumace e non ha prodotto alcuna sanatoria; pertanto si è valutata l'improcedibilità del ricorso ai sensi della giurisprudenza di legittimità su notifiche telematiche e conformità delle copie.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per l'assenza dell'attestazione di conformità all'originale delle copie notificate via PEC e per l'inosservanza delle formalità richieste nei casi in cui non tutti i destinatari abbiano svolto attività difensiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, esborsi euro 200,00 e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 365; art. 370; art. 369

    Gli artt. 365 e 370 c.p.c. richiedono la sottoscrizione autografa e il deposito in originale cartaceo per il processo di cassazione; l'art. 369 disciplina i termini per il deposito e le regole formali del ricorso. La Corte ha riaffermato la natura essenzialmente analogica del processo di cassazione e l'esigenza delle formalità cartacee salvo le eccezioni consentite dalla giurisprudenza.

  • Legge n. 53/1994

    art. 3-bis; art. 6; art. 9

    Le disposizioni regolano la formazione delle copie degli atti informatici e attribuiscono al difensore, quale pubblico ufficiale, il potere di attestare la conformità delle copie informatiche agli originali; la Corte ha richiamato l'obbligo di depositare l'attestazione di conformità quando la notifica avviene per via telematica.

  • Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)

    art. 23, comma 1; art. 23, comma 2

    L'art. 23 attribuisce efficacia probatoria ai messaggi PEC e alle ricevute se correttamente formati; il comma 2 è richiamato in tema di comportamenti concludenti e riconoscimento della conformità da parte della controparte. La Corte ha distinto i casi in cui il comportamento della controparte vale come sanatoria e quelli in cui l'intimato rimane contumace e non è possibile sanare il vizio.

  • D.L. 18.10.2012 n.179, convertito L. 17.12.2012 n.221

    artt. 16-decies e 16-undecies

    Norme relative alla notificazione a mezzo PEC; i controricorrenti hanno eccepito la nullità della notifica per mancata attestazione di conformità e mancata conversione in pdf, richiamando queste disposizioni come quadro normativo delle notifiche telematiche.

  • DPR 115/2002

    art. 13, comma 1-quater; comma 1-bis

    Norme sul contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo i presupposti previsti.

Massime di principio

  • Nel processo di cassazione la regola generale resta analogica: il ricorso deve essere sottoscritto autograficamente e depositato in originale cartaceo, salvo le eccezioni definite dalla giurisprudenza.
  • Quando il ricorso è notificato per via telematica, il difensore che trasforma/copre atti analogici in informatici deve attestare la conformità delle copie informatiche agli originali (art. 9 L. 53/1994 e art. 23 CAD); l'attestazione è essenziale soprattutto se uno o più destinatari rimangono contumaci.
  • Se tutti i destinatari della notificazione telematica depositano tempestivamente copia autenticata o non contestano la conformità, può operare una forma di sanatoria; viceversa, se almeno un destinatario resta intimato e non svolge attività difensiva, l'assenza dell'attestazione può comportare l'improcedibilità.
  • La giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 22438/2018) ammette una 'formazione progressiva' della regolarizzazione: l'attestazione di conformità può essere depositata fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio, purché tutti i destinatari non rimangano contumaci o non contestino la conformità.
  • Per evitare il rischio di improcedibilità, il ricorrente deve: a) assicurare la corretta conversione in PDF degli atti notificati via PEC; b) depositare in cancelleria copia cartacea delle notifiche e delle ricevute PEC; c) produrre l'attestazione di conformità nei termini previsti, specialmente se più destinatari sono coinvolti e non tutti partecipano attivamente.
  • La mancata produzione dell'attestazione di conformità non è automaticamente sanabile quando l'intimato è litisconsorte necessario o contumace: in questi casi il rispetto formale delle notificazioni è essenziale per preservare la procedibilità del ricorso.

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