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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45568/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha rigettato l'incidente di esecuzione sul provvedimento di esecuzione delle pene concorrenti: il ricorrente contestava l'applicazione del "divieto di fungibilità" previsto dall'art. 657, comma 4, c.p.p., relativamente al periodo di presofferta dal 13/07/2004 al 21/07/2010. Sosteneva che i fatti oggetto del secondo processo costituivano la "attualizzazione di analoga condotta" già giudicata nel primo processo (pertanto un unico reato permanente), per cui non poteva operare lo sbarramento di cui all'art. 657(4). Denunciava vizi di motivazione e violazione degli artt. 657 c.p.p., 81 c.p., 3 e 27 Cost.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la difesa non abbia dimostrato in fatto l'esistenza di un unico reato permanente riconoscibile nei termini richiesti (la semplice richiamata "attualizzazione di analoga condotta" non è sufficiente). Richiamata la giurisprudenza consolidata (anche Corte costituzionale n.53/2018 e Cass. Sez.1 n.17531/2023), la Corte ha confermato che, quando la continuazione viene riconosciuta fra fatti processualmente distinti, per la determinazione della fungibilità rilevano solo le pene o la custodia cautelare scontate dopo la commissione del reato la cui pena si deve eseguire; di qui l'applicabilità del divieto di cui all'art. 657, comma 4, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato di associazione di tipo mafioso; nella sentenza è indicata come reato per cui Attardo era stato condannato e che ha inciso sul cumulo e sulla determinazione della pena complessiva (aumento ex art. 81 c.p.).

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Il comma 4 vieta di computare come periodi "fungibili" le detenzioni o misure già scontate dopo la commissione del reato la cui pena si deve eseguire; la Corte ha ritenuto applicabile tale divieto quando la continuazione decorre da fatti giudicati in processi diversi, imponendo la scissione del reato continuato nelle singole violazioni ai fini del computo.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sul cumulo giuridico e l'aumento della pena per continuazione; la decisione riconosce che la continuazione può trovare applicazione tra processi diversi ma ciò non consente automaticamente il computo di periodi di detenzione divenuti "sine titulo" a favore del condannato, per effetto del divieto di cui all'art. 657(4).

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Reato in materia di stupefacenti: la seconda condanna contestata nel caso riguardava violazioni di questa norma; richiamata per contestualizzare i fatti giudicati nel secondo procedimento.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309

    Norma sanzionatoria collegata alle violazioni di cui all'art.73; citata come parte delle condanne valutate nella determinazione della pena complessiva.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per prospettare un profilo di discriminazione o ingiustizia nell'applicazione del divieto, ma la Corte non ha ritenuto che l'applicazione dell'art.657(4) determini un vulnus all'uguaglianza tale da giustificare l'accoglimento del ricorso.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato nella prospettazione del ricorrente in ordine al principio della responsabilità personale e alla funzione della pena; la Corte ha ritenuto infondata la censura costituzionale rispetto all'applicazione dell'art.657(4).

Massime di principio

  • Quando la continuazione è riconosciuta tra fatti giudicati in processi diversi, il cumulo giuridico può essere applicato, ma non implica automaticamente la possibilità di computare come "crediti" periodi di detenzione già scontati dopo la commissione dei fatti successivi: opera il divieto dell'art.657(4) c.p.p.
  • La semplice affermazione che un fatto successivo costituisce una "attualizzazione di analoga condotta" non è sufficiente a dimostrare che si tratti dello stesso reato permanente ai fini dell'esecuzione: è necessaria una ricostruzione di fatto chiara e probante che colleghi in modo univoco le condotte.
  • Le doglianze di natura costituzionale riguardanti l'applicazione dell'art.657(4) devono confrontarsi con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Cassazione che hanno ritenuto compatibile il divieto con i principi costituzionali, qualora l'operatività eviti l'ingiusto riconoscimento di benefici per pene relative a fatti successivi.
  • In sede di esecuzione, l'analisi è prevalentemente fattuale: il ricorrente deve dimostrare in maniera dettagliata e non meramente assertoria che i periodi di detenzione si riferiscono a un unico reato permanente già giudicato, altrimenti l'ordinanza di rigetto dell'incidente sarà difficilmente superabile.
  • Il giudice dell'esecuzione valuta la 'fungibilità' limitandola alle detenzioni o misure scontate dopo la commissione del reato la cui pena è da eseguire; pertanto è fondamentale individuare temporalmente e materialmente la corrispondenza fra periodo di presofferta e il fatto per il quale si chiede computo.

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