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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32727/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo, sezione distaccata di Civitacastellana, dal marzo 2005 al gennaio 2018. La Corte d'appello, in sede di opposizione avverso il decreto del consigliere designato, ha riconosciuto un indennizzo di Euro 3.500,00, prendendo come periodo irragionevole nove anni e applicando un parametro di Euro 500,00 per anno, ma ha liquidato le spese in Euro 1.100,00. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, sostenendo che, a fronte di nove anni indennizzabili e del parametro di Euro 500,00 annui indicato dalla stessa Corte, la somma corretta avrebbe dovuto essere Euro 4.500,00 e non Euro 3.500,00; 2) violazione delle norme sulle spese di lite e dei parametri professionali, assumendo che la liquidazione delle spese fosse stata erroneamente effettuata in modo unitario per la fase monitoria e per l'opposizione e, comunque, al di sotto dei minimi tariffari previsti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che l'errore denunciato integrasse un mero errore di calcolo emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale. Ha accolto solo parzialmente il secondo motivo: ha escluso che dovesse procedersi a una duplice liquidazione delle spese per la fase monitoria e per quella di opposizione, ritenendo corretta la liquidazione unitaria all'esito dell'opposizione accolta; ha però ritenuto fondata la censura relativa al rispetto dei minimi tariffari, cassando il decreto nella parte concernente le spese e decidendo nel merito. La Corte ha quindi rideterminato le spese del giudizio di merito in Euro 1.198,50, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha compensato le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    norma richiamata quale base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    norma richiamata per i criteri di quantificazione dell'indennizzo

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    l'opposizione al decreto del consigliere designato è una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, non un autonomo giudizio di impugnazione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 3, punto 5, L. n. 89/2001

    richiamato nel motivo sulle spese, quale norma che incide sulla disciplina del procedimento

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi professionali

  • D.M. n. 55 del 2014

    il giudice deve attenersi ai suoi parametri di liquidazione; i minimi tabellari risultano vincolanti nella liquidazione giudiziale

  • D.M. n. 37 del 2018

    richiamato dal ricorrente nel motivo sulle spese

  • D.M. n. 140 del 2012

    non prevale, nel giudizio sulle spese, sul D.M. n. 55 del 2014; il principio di specialità comporta l'applicazione del D.M. n. 55 da parte del giudice

  • art. 4 D.M. n. 55 del 2014

    richiamato per la determinazione dei compensi in relazione al valore e alla semplicità dell'affare

  • art. 11 L. n. 576 del 1980

    richiamato in dispositivo per gli accessori sul compenso professionale

Massime di principio

  • Quando il giudice individua correttamente i fattori di calcolo dell'indennizzo ma ne indica poi una somma finale aritmeticamente errata, la censura non attiene alla violazione di legge sostanziale ma a un mero errore materiale emendabile con il procedimento di correzione previsto dall'ordinamento.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001, l'opposizione contro il decreto del consigliere designato, se proposta dalla parte privata insoddisfatta, si inserisce in un unico procedimento e, quando è accolta, giustifica una liquidazione unitaria delle spese della vicenda processuale.
  • La liquidazione giudiziale dei compensi professionali deve rispettare i parametri del D.M. n. 55 del 2014; il D.M. n. 140 del 2012, essendo norma generale sui compensi professionali, non deroga ai criteri speciali applicabili alla liquidazione giudiziale delle spese di lite.
  • Nella liquidazione delle spese per l'equa riparazione, il giudice non può scendere sotto i minimi applicabili in relazione al valore della causa e alla semplicità dell'affare, salvo giustificazioni compatibili con il sistema dei parametri vigenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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