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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12758/2023 del 27/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per lesioni personali aggravate dai futili motivi e per violenza privata, deducendo un unico motivo: vizio di motivazione e travisamento della prova. Sosteneva che la Corte territoriale avesse fondato la condanna unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa (Semeraro), nonostante contraddizioni e inimicizia tra le parti; evidenziava incongruenze sulla dinamica (chi conduceva l'auto, la presunta organizzazione dell'agguato, ruolo del cosiddetto "Principale"), sul comportamento successivo alla aggressione (stazioni di polizia contattate, chiamata al 112, ricovero) e sulla compatibilità delle lesioni con la dinamica. Inoltre la difesa ha prodotto una prova di alibi (riunione sindacale) e, in subordine, ha chiesto annullamento senza rinvio per difetto di condizioni di procedibilità alla luce del d.lgs. 150/2020.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo denunciato sia, nella sostanza, richiesta di rivalutazione in merito delle risultanze probatorie, cosa non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato i limiti del vizio di "travisamento della prova": la Corte può sindacare solo la corrispondenza tra quanto effettivamente acquisito in atti (il "significante") e quanto poi riportato nella motivazione, non può rivedere il significato o la valutazione degli elementi. Nel caso concreto la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito una motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria sulla credibilità della persona offesa e sulle obiezioni difensive (anche con riferimento all'alibi), non risultando alcun travisamento delle risultanze probatorie. Sulla questione della procedibilità dopo il d.lgs. 150/2020 la Corte ha osservato che le lesioni aggravate per futili motivi restano perseguibili d'ufficio e che la sopravvenuta querelabilità della violenza privata non può incidere sull'inammissibilità del ricorso. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 582 e art. 585 in relazione all'art. 61 n.1

    Le norme disciplinano le lesioni personali e le aggravanti. Nel caso di specie le lesioni sono state ritenute aggravate dai futili motivi e la fattispecie è stata considerata perseguibile d'ufficio nonostante successive modifiche normative.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. e)

    Consente il ricorso per motivi di motivazione e travisamento della prova; la Corte ha richiamato i limiti di questa figura (possibile sindacato solo se sussiste una distorsione oggettiva del "significante").

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173 comma 1

    Regola i limiti entro i quali il ricorso può essere proposto; il ricorrente ha formulato il motivo nei limiti previsti.

  • D.lgs. 150/2020 (riforma Cartabia), art.1 comma primo lett. B) n.2 e lett. E)

    La riforma ha reso alcune fattispecie perseguibili a querela; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che le lesioni aggravate dai futili motivi restino perseguibili d'ufficio (lett. B n.2) mentre la violenza privata è divenuta procedibile a querela (lett. E), circostanza che non ha però inciso sull'esito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Disciplina l'obbligo del versamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 a titolo di ammenda per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la rivalutazione ex novo delle prove: il ricorrente deve dimostrare una perdita oggettiva o una distorsione dei dati acquisiti (travisamento del "significante"), non presentare una diversa interpretazione del medesimo fatto.
  • La deposizione della persona offesa può essere idonea, anche da sola, a fondare la condanna se la Corte di merito verifica l'attendibilità e fornisce motivazione adeguata, specie se vi sono riscontri o elementi probatori compatibili con la narrazione.
  • Per provare un travisamento della prova in Cassazione occorre indicare in modo preciso gli atti e i passaggi motivazionali in cui si sarebbe verificata la distorsione, con comparazione testuale tra fonti processuali e motivazione impugnata.
  • La sopravvenuta modifica legislativa che rende un reato procedibile a querela non produce automaticamente effetti estintivi nei giudizi di legittimità quando il ricorso è dichiarato inammissibile o non vi sia 'procedimento pendente' ai sensi della giurisprudenza della Corte Suprema.
  • Per sostenere efficacemente un alibi è preferibile produrre elementi oggettivi e documentali (tabulati, firme, testimonianze con orari precisi, registrazioni) piuttosto che sole dichiarazioni contrapposte, perché la valutazione dell'alibi resta di merito e deve essere neutralizzata tramite prova incontrovertibile.

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