Cassazione Civile, Ordinanza n. 31113/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria in epoca anteriore al 1991, assumendo che lo Stato avesse tardivamente e incompletamente recepito nell'ordinamento interno le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in tema di remunerazione degli specializzandi. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto, individuando il dies a quo nel 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, ritenuta momento in cui era divenuto certo che lo Stato non avrebbe adottato ulteriori atti di adempimento della normativa europea. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, i ricorrenti hanno denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto, richiamando le direttive comunitarie, gli artt. 2043 e 1173 c.c. e l'art. 11 preleggi, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nell'individuare la decorrenza della prescrizione proprio nella data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive in materia di compenso ai medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Poiché i ricorrenti si erano limitati a prospettare dissenso rispetto a tale indirizzo senza offrire argomentazioni nuove, pertinenti o decisive, il motivo è stato giudicato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato; ha invece escluso i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dalla difesa erariale.
Norme richiamate
è richiamato quale vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi non offrono elementi per mutare l'orientamento consolidato.
richiamato dai ricorrenti come base della domanda risarcitoria da tardiva trasposizione della direttiva; la Corte si limita a ribadire la disciplina del termine di prescrizione del relativo diritto.
richiamato dai ricorrenti tra le norme poste a fondamento della pretesa risarcitoria.
art. 11 preleggi
richiamato dai ricorrenti in relazione all'interpretazione della normativa comunitaria e al recepimento nell'ordinamento interno.
direttiva 75/362/CEE
indicata come una delle direttive comunitarie tardivamente trasposte in tema di remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva 82/76/CEE
indicata come una delle direttive comunitarie tardivamente trasposte in tema di remunerazione dei medici specializzandi.
d.lgs. n. 257 del 1991
è indicato come atto con cui la trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive è stata realizzata solo tardivamente.
la sua entrata in vigore il 27 ottobre 1999 è assunta come dies a quo del termine decennale di prescrizione del diritto al risarcimento.
art. 11, legge n. 370 del 1999
ha riconosciuto la borsa di studio solo a favore di chi risultava beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, ed è valorizzato come momento che rende inequivoca la mancata ulteriore attuazione della normativa europea.
richiamato dall'Avvocatura dello Stato per la richiesta di condanna al risarcimento per lite temeraria, richiesta ritenuta insussistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dai ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di responsabilità dello Stato per tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine ordinario decennale, che decorre dal momento in cui l'ordinamento interno renda oggettivamente inequivoca la cessazione dell'inerzia statale nell'attuazione della normativa europea.
- Quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato e univoco della Corte di cassazione, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. se non contiene critiche nuove, pertinenti e idonee a provocare un mutamento dell'orientamento stesso.
- Nel giudizio di legittimità non è sufficiente una mera riproposizione del dissenso rispetto alla giurisprudenza di legittimità consolidata; occorrono argomenti specifici e decisivi, altrimenti la censura è inidonea a superare il filtro di ammissibilità.
- Ai fini del dies a quo della prescrizione del danno da mancata trasposizione di direttive, è rilevante il momento in cui il quadro normativo interno consente di ritenere definitivamente consumata la possibilità di un ulteriore adempimento statale.
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