Cassazione Penale, Ordinanza n. 38748/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imprenditore, titolare della società "ANGELICA SHOES SRLS", per avere immesso vapori di solventi e colle nell'atmosfera senza la prescritta autorizzazione ambientale. Il primo motivo di ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse accertato il concreto superamento dei limiti di emissione, che la saturazione dell'ambiente era stata desunta solo da percezioni visive e olfattive prive di base scientifica e che la mera potenzialità produttiva di emissioni non bastasse a integrare il reato. Il secondo motivo censurava il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando motivazione mancante o apparente e sostenendo che avrebbero dovuto rilevare l'incensuratezza, l'occasionalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e sostanzialmente di merito, perché non si confrontava con la motivazione della Corte di appello, la quale aveva accertato l'effettiva produzione di emissioni mediante i dati del sopralluogo: opificio in piena attività, numerosi lavoratori e macchinari in funzione, forte odore di colla e solventi, ambiente saturo e privo di cappe di aspirazione, oltre alla successiva presentazione della domanda di adesione all'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera. Ha ritenuto parimenti infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso in modo congruo la particolare tenuità del fatto valorizzando la durata pluriennale dell'attività senza autorizzazione, la struttura organizzativa dell'impresa, i locali di notevoli dimensioni, il numero dei dipendenti e l'elevato volume di affari, elementi incompatibili con un'offesa tenue. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 269 e 279 d.lgs. n. 152/2006
La fattispecie incriminatrice richiede la concreta produzione di emissioni in atmosfera da parte dell'impianto in assenza della prescritta autorizzazione; la mera potenzialità emissiva non è sufficiente.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente di dedurre mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità della condotta, la durata, l'organizzazione dell'impresa e l'offensività concreta rendano non tenue il fatto.
Il giudizio sulla tenuità dell'offesa deve essere compiuto alla luce dei criteri di commisurazione della gravità del reato ivi previsti, senza necessità di analizzarli tutti se quelli ritenuti decisivi sono esposti in motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. nei casi di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione è necessario accertare la concreta immissione di sostanze nell'ambiente; tuttavia tale accertamento può essere desunto anche da dati fattuali univoci del sopralluogo, non essendo necessario, in ogni caso, un riscontro strumentale del superamento di soglie quando la motivazione dimostri l'effettiva emissione.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione sintetica ma specifica, purché fondata su elementi concreti che evidenzino l'offensività non trascurabile della condotta; non è necessario esaminare analiticamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p. se quelli decisivi sono indicati.
- L'apprezzamento della tenuità dell'offesa è un giudizio di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione.
Come è indicizzato
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