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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21670/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero impropriamente a un sindacato di merito sulle valutazioni della Corte territoriale, in assenza di specifici travisamenti probatori e di errori di diritto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che, riformando la decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per una condanna già pronunciata nei suoi confronti per furto in abitazione e violazione della misura di prevenzione. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto censure che, secondo la Corte di cassazione, erano in realtà dirette a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, senza indicare specifici travisamenti della prova né vizi di legittimità realmente configurabili; inoltre la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta non affetta da macroscopica illogicità o da inesatta applicazione della legge penale.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    Norma incriminatrice alla base della condanna di primo e secondo grado, relativa al furto in abitazione.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma incriminatrice contestata unitamente al furto, relativa alla violazione delle prescrizioni derivanti da misure di prevenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000

    Richiamata per il principio secondo cui non è consentito in cassazione un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto fuori dai casi di travisamento della prova.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997

    Richiamata per il medesimo principio di inammissibilità delle censure che sollecitano una diversa ricostruzione fattuale senza specifico travisamento probatorio.

  • Sez. U, n. 24 del 24/11/1999

    Richiamata per il principio secondo cui la motivazione è censurabile solo in presenza di macroscopica illogicità o carenza evidente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che il ricorrente deduca specifici travisamenti della prova.
  • Le censure di legittimità devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare un effettivo vizio di legge o una macroscopica illogicità della motivazione; non è sufficiente prospettare una lettura alternativa degli elementi istruttori.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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