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Sentenza

Sentenza del 17/06/2015 n. 12528 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo al 1998 con cui l'Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito d'impresa, rilevante anche ai fini dell'imputazione del reddito ai soci, dell'IVA e dell'IRAP. L'accertamento applicava al costo del venduto, ricavato dalla dichiarazione della società, una percentuale di ricarico del 25% prevista dallo studio di settore. La società contestava, tra l'altro, l'idoneità della percentuale media a rappresentare la diversa composizione delle giacenze di magazzino e gli effetti della riduzione della clientela conseguente alla chiusura di un supermercato vicino. La Corte ha tuttavia rilevato d'ufficio un vizio processuale preliminare: nei giudizi non erano stati coinvolti anche tutti i soci, sebbene l'accertamento riguardasse il reddito della società di persone e la sua automatica imputazione ai soci.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo l'intero giudizio, senza esaminare nel merito le contestazioni sulla percentuale di ricarico e sullo studio di settore. Ha stabilito che, quando l'accertamento riguarda una società di persone e il reddito imputabile ai soci, la società e tutti i soci sono litisconsorti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali. Il processo deve quindi essere celebrato con la partecipazione di tutti i soggetti interessati. La causa è stata rinviata alla CTP di Roma per un nuovo esame a contraddittorio integro. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    Imputazione dei redditi delle società di persone ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    L'unitarietà dell'accertamento del reddito della società di persone comporta che la rettifica incida automaticamente anche sulle posizioni fiscali dei soci.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.

    Quando la controversia riguarda elementi comuni alla società e a tutti i soci, il giudice deve assicurare la partecipazione di tutti al processo; in mancanza, il giudizio è nullo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    Riunione dei procedimenti connessi.

    La riunione può consentire la trattazione congiunta di controversie connesse, ma non elimina la necessità che tutti i litisconsorti partecipino al corretto processo.

  • Art. 378 c.p.c.

    Memoria depositata in vista dell'udienza di discussione in Cassazione.

    La società ha depositato una memoria successiva al ricorso, ma la decisione è stata fondata sul rilievo preliminare della nullità processuale.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 14815/2008

    Il ricorso proposto da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio; il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio.

    La sentenza applica il principio secondo cui, nelle controversie tributarie concernenti società di persone e soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio, salvo questioni esclusivamente personali.

Massime di principio

  • Nelle controversie fiscali riguardanti il reddito di una società di persone e la sua imputazione ai soci, società e tutti i soci sono normalmente litisconsorti necessari.
  • Se il ricorso è proposto solo dalla società, o solo da alcuni soci, il giudice deve verificare la necessità di integrare il contraddittorio; in mancanza, l'intero giudizio può essere dichiarato nullo anche d'ufficio e in ogni grado.
  • La nullità processuale può impedire l'esame del merito: le contestazioni sulla fondatezza dell'accertamento, sugli studi di settore o sulle percentuali di ricarico possono restare non esaminate e dover essere riproposte davanti al giudice del rinvio.
  • Le eccezioni relative a situazioni personali di un singolo socio possono essere trattate separatamente; ciò non vale, di regola, per le contestazioni comuni sull'esistenza o sull'ammontare del reddito societario.
  • La pronuncia non stabilisce che l'accertamento basato sulla percentuale di ricarico sia corretto nel merito: decide esclusivamente che il precedente processo era nullo per mancata partecipazione di tutti i soggetti necessari.

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