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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13707/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Nel 2010 i committenti di un immobile sito in Osimo agivano per il risarcimento dei danni lamentati nell'edificio, quantificati in euro 197.856,62, nei confronti di due imprese edili e del soggetto chiamato in causa che aveva assunto, secondo quanto accertato nei giudizi di merito, il ruolo di progettista, direttore dei lavori, costruttore e venditore. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto quest'ultimo unico responsabile ex art. 1669 c.c. In cassazione il chiamato in causa proponeva ricorso principale con tre motivi: 1) deduceva la decadenza degli attori dall'azione ex art. 1669 c.c. nei suoi confronti per tardiva denunzia dei gravi difetti; 2) sosteneva che il termine decennale dell'art. 1669 c.c. non potesse considerarsi rispettato se non con la scoperta qualificata del vizio e non con la sola manifestazione delle condizioni di fatto, censurando la decisione di merito per aver ritenuto sufficiente la comparsa degli episodi rivelatori prima del deposito di una relazione tecnica; 3) contestava l'imputazione causale dei gravi difetti al difetto di costruzione, lamentando anche l'omesso rinnovo della c.t.u. Una delle imprese convenute proponeva ricorso incidentale tardivo contro il capo sulle spese, sostenendo la sua ammissibilità in ragione dell'impugnazione principale.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale, confermando integralmente la sentenza d'appello. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale per difetto di specificità, perché le doglianze sulla decadenza e sulla tempestività della denunzia mascheravano censure di fatto sotto forma di questioni di diritto; ha rigettato il secondo motivo, affermando che ai fini dell'art. 1669 c.c. entro il termine decennale devono emergere le condizioni di fatto che manifestano con evidenza il grave difetto, mentre l'azione può essere proposta anche dopo, purché entro un anno dalla denunzia; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché le critiche miravano in realtà a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito se sorrette da motivazione effettiva, coerente e non apparente. Quanto al ricorso incidentale, lo ha rigettato ritenendo che l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c. fosse inammissibile nel caso concreto, perché l'appello principale non era diretto contro la parte incidentale e non ricorreva un'ipotesi di inscindibilità/litisconsorzio necessario. Sono state poste le spese a carico delle parti soccombenti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La scoperta dei gravi difetti, ai fini della denuncia, attiene alla manifestazione delle condizioni di fatto che rendono evidente il difetto; il termine decennale riguarda il verificarsi di tali condizioni, mentre l'azione può essere esercitata entro un anno dalla denunzia.

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non individua con specificità una vera questione di diritto e si limita a censurare apprezzamenti di fatto.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Le censure di fatto sono scrutinabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini elaborati dalle Sezioni Unite; non è consentita una nuova valutazione del merito.

  • Cass. SU 8053/2014

    Richiamata per delimitare il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale alle ipotesi di motivazione apparente, incomprensibile, irriducibilmente contraddittoria o mancante.

  • art. 334 c.p.c.

    L'impugnazione incidentale tardiva opera solo a vantaggio della parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o nelle cause inscindibili.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per escludere che nel caso vi fosse un'ipotesi di causa inscindibile o di litisconsorzio necessario.

  • Cass. SU 23903/2020

    Richiamata per affermare che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile quando l'impugnazione principale può aggravare la soccombenza dell'impugnante incidentale, ma sempre nei limiti dell'art. 334 c.p.c.

  • art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle parti ricorrenti soccombenti.

  • art. 1-bis d.p.r. 115/2002

    Richiamato solo per il rinvio al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • Cass. 5920/1993

    Richiamata per il principio secondo cui, in materia di art. 1669 c.c., il termine decennale riguarda la manifestazione del vizio, non la proposizione dell'azione.

  • Cass. 18831/2016

    Richiamata per escludere che, nei giudizi relativi a rovina o difetti di edifici, vi sia litisconsorzio necessario passivo tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., entro il termine decennale dal compimento dell'opera devono manifestarsi le condizioni di fatto che rendono percepibile il grave difetto della costruzione; non è richiesto che entro tale termine sia già proposta l'azione giudiziaria, purché la denuncia sia tempestiva e l'azione sia esercitata entro un anno dalla denuncia stessa.
  • La censura di decadenza o di tardività della denuncia è inammissibile in cassazione quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla data di scoperta dei vizi.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione delle prove: il giudice di merito può fondare la decisione sulle risultanze che ritiene più convincenti, purché dia conto in modo effettivo, coerente e non apparente delle ragioni del proprio convincimento.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo nei limiti dell'art. 334 c.p.c., cioè quando l'impugnazione principale incide sull'assetto di interessi della parte che propone l'incidentale ed essa sia rivolta contro la parte principale o in una causa inscindibile; non basta un mero interesse riflesso a rivalersi su un diverso coobbligato o co-convenuto.
  • Nei giudizi relativi ai difetti di costruzione o rovina di edifici non sussiste, di regola, litisconsorzio necessario passivo tra i diversi responsabili ipotizzati, poiché i loro rapporti verso il danneggiato restano distinti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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