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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28002/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un'indagine su una associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di beni culturali e contro il patrimonio, contestata in un arco temporale compreso tra giugno 2021 e ottobre 2022. Il ricorrente era indicato, insieme ad altro soggetto, come promotore e organizzatore del sodalizio e, in concorso con altri, come autore di delitti-fine relativi a scavi archeologici abusivi e alla successiva circolazione di beni culturali. Il GIP aveva applicato la custodia in carcere; il Tribunale del riesame l'aveva sostituita con gli arresti domiciliari con divieto di comunicazioni. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza dei gravi indizi del reato associativo di cui all'art. 416 c.p., sostenendo l'assenza di elementi strutturali del sodalizio e l'insufficienza indiziaria del ruolo di promotore/organizzatore; 2) vizio di motivazione e violazione di legge quanto ai capi relativi alla ricettazione di beni culturali ex art. 518-quater c.p., contestando la valutazione della prova e la qualificazione giuridica, in particolare il titolo del possesso dei beni (rinvenimento nel corso di scavi clandestini oppure acquisto/ricezione); 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, per difetto di attualità del pericolo di recidiva e per la mancata adeguata considerazione della misura meno afflittiva dell'obbligo di firma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la motivazione del Tribunale del riesame fosse logica, ampia e aderente al compendio indiziario, valorizzando intercettazioni, sopralluoghi, standardizzazione delle condotte, rete di sodali e ricettatori, uso di strumenti per scavi e ruolo di coordinamento dell'indagato; quanto al secondo motivo, ha considerato corretta la qualificazione dei fatti come ricettazione di beni culturali ex art. 518-quater c.p., rilevando che i giudici di merito avevano escluso che i beni fossero stati rinvenuti dagli indagati durante scavi clandestini e che le doglianze difensive erano generiche e sostanzialmente fattuali; quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione del pericolo di reiterazione criminosa, in quanto concreto e attuale, alla luce della protrazione dell'attività illecita, delle conversazioni intercettate e della disponibilità di strumenti per gli scavi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    Il reato associativo richiede un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato e una struttura organizzata, anche minima, funzionale alla commissione di una serie indeterminata di delitti; la prova può desumersi anche dai reati-fine e dalle loro modalità esecutive.

  • art. 518-quater c.p.

    La ricettazione di beni culturali è configurabile, fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, quando si acquistano, ricevono, occultano o si intromette nel far acquistare/ricevere/occultare beni culturali provenienti da qualsiasi delitto, con dolo specifico di profitto e consapevolezza della natura culturale del bene.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per la responsabilità concorsuale nei delitti-fine.

  • art. 175 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Richiamato tra i reati contestati in materia di beni culturali.

  • art. 518-bis c.p.

    Richiamato tra i reati contestati in materia di beni culturali.

  • art. 518-sexiesdecies c.p.

    Richiamato tra i reati contestati in materia di beni culturali.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato tra i reati contestati, in relazione a circostanze aggravanti del patrimonio.

  • art. 518-quater c.p.

    Richiamato anche per il capo relativo alla ricezione e rivendita di moneta archeologica a fini di profitto.

  • art. 273 c.p.p.

    Per le misure cautelari, i gravi indizi devono essere sorretti da motivazione congrua e logicamente coerente, non sindacabile in cassazione nel merito della valutazione fattuale.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione richiede concretezza e attualità, intese come prognosi fondata su elementi specifici e non meramente ipotetici.

  • art. 292 c.p.p.

    La motivazione dell'ordinanza cautelare deve essere conforme al modello legale e sorretta da indicazione dei presupposti applicativi.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    In cassazione il vizio denunciato deve consistere in vera violazione o erronea applicazione della legge, non in una diversa lettura dei fatti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È censurabile solo la mancanza, la mera apparenza o la manifesta illogicità della motivazione, non la richiesta di rivalutazione del materiale indiziario.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato per la trattazione e le conclusioni del Procuratore generale nel procedimento camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai vizi di mancanza, apparenza o manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione degli indizi o delle esigenze cautelari.
  • La partecipazione a un'associazione per delinquere si distingue dal mero concorso di persone nei reati-fine quando l'accordo criminoso è stabile, il programma è indeterminato e il vincolo associativo è permanente, pur se l'associazione opera per un tempo limitato.
  • La prova dell'esistenza di un sodalizio criminoso può essere ricavata anche dalla commissione dei reati-scopo e dalle loro modalità esecutive, se tali elementi rivelano in concreto struttura, organizzazione e operatività dell'associazione.
  • Nella ricettazione di beni culturali, la qualificazione del bene come culturale e la prova della provenienza illecita devono essere valutate alla luce del complessivo compendio indiziario; è sufficiente che il giudice spieghi in modo logico perché esclude la tesi difensiva alternativa sul titolo di possesso dei beni.
  • Ai fini della misura cautelare, il pericolo di reiterazione non richiede l'imminenza di una specifica occasione di reato, ma una prognosi concreta e attuale basata su condotta pregressa, personalità, contesto e disponibilità di strumenti o occasioni favorevoli.
  • In cassazione, doglianze che si limitano a riproporre valutazioni fattuali già vagliate in sede di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione del provvedimento impugnato, sono inammissibili per genericità o manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImputazioni di specifici reati contestatiImpugnazioniSequestroRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

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