Cassazione Civile, Ordinanza n. 14307/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un ufficio dell'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007 di un contribuente. Il contribuente aveva dichiarato di condividere solo due delle otto rettifiche e aveva chiesto l'annullamento in autotutela delle restanti sei. L'Ufficio aveva respinto l'istanza di autotutela confermando le rettifiche. Il contribuente aveva impugnato sia l'atto di rettifica sia il diniego di autotutela, ma la CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR aveva a sua volta dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi, rilevando che l'atto di appello si limitava a riproporre le doglianze di primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. In cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la CTR non avesse esaminato le critiche alla decisione di primo grado; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo alle modalità di notifica della pretesa tributaria mediante raccomandata; 3) omesso esame di fatti decisivi e delle eccezioni preliminari riproposte in appello e non esaminate dal primo giudice.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati o comunque inammissibili tutti e tre i motivi. Ha osservato che la CTR aveva motivato adeguatamente la declaratoria di inammissibilità dell'appello, perché fondato su motivi generici e privi di specifica critica alla sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Poiché il ricorso per cassazione non censurava specificamente tale autonoma ratio decidendi, ma si limitava a lamentare un vizio motivazionale, le doglianze sulla notifica e sulle eccezioni preliminari erano precluse, essendo la CTR correttamente arrestata alla preliminare inammissibilità dell'appello. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
invocato dal ricorrente per sostenere un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha escluso il vizio perché la CTR aveva invece motivato la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della specificità dei motivi di appello nel processo tributario; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della norma da parte della CTR, avendo l'appello riproposto in modo generico le doglianze di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
la censura sul primo motivo è stata ricondotta dalla Corte alla dedotta nullità della sentenza per asserito difetto di motivazione, ma è stata ritenuta inammissibile perché smentita dal contenuto della decisione impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato in relazione ai motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte li ha dichiarati inammissibili perché la statuizione di inammissibilità dell'appello rendeva non esaminabili quei profili.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile se non contiene motivi specifici di impugnazione e non si confronta con le rationes decidendi della sentenza di primo grado, limitandosi a riprodurre pedissequamente le difese già svolte.
- Quando la sentenza di appello fonda la decisione su una autonoma ratio di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione deve censurare specificamente tale ratio; in mancanza, le ulteriori doglianze sul merito o su fatti processuali restano precluse.
- La censura per omessa motivazione o per omesso esame di fatti decisivi non è ammissibile se la decisione impugnata ha definito la causa su una questione processuale preliminare correttamente assorbente, non specificamente attaccata dal ricorrente.
- Nel giudizio di cassazione la verifica della motivazione va condotta sul contenuto effettivo della sentenza impugnata: non sussiste nullità ex art. 132 c.p.c. quando la corte di merito spiega chiaramente la ragione della propria decisione, anche se non affronta il merito delle questioni assorbite.
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