Cassazione Penale, Sentenza n. 37115/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. b) Codice della Strada: tasso alcolemico accertato con etilometro pari a 1,88 g/l alla prima prova e 1,93 g/l alla seconda (Palermo, 25/12/2018, ore 4:30). La difesa ha censurato la valutazione probatoria (in particolare la rilevanza delle dichiarazioni del verbalizzante rispetto a quella incerta del passeggero indicato come CONTORNO), ha sostenuto la necessità di provare uno stato di alterazione psico-fisica oltre al superamento dei limiti e ha invocato l'applicabilità della causa speciale di non punibilità (art. 131-bis c.p.) per la motivazione dell'azione (sostituzione del conducente colto da malore). Inoltre ha contestato la revoca d'ufficio della sospensione condizionale della pena, ritenendo che i precedenti annotati nel casellario fossero tali da far valere il decorso di più di cinque anni tra le condanne irrevocabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la valutazione delle prove e la motivazione della Corte d'appello erano congrue, l'esito dell'etilometro costituisce prova dello stato di ebbrezza e la distinzione tra reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e reato per guida in stato di alterazione da stupefacenti (art. 187 C.d.S.) rende irrilevante, per l'art. 186, l'ulteriore prova di specifica alterazione se è presente il superamento dei tassi o la sintomatologia. Quanto al secondo motivo, la revoca della sospensione condizionale è stata ritenuta legittima perché l'imputato aveva già usufruito del beneficio per più di due volte (poteri officiosi esercitati ai sensi degli artt. 168 comma 3 e 164 comma 4 c.p.), e la revoca ha natura dichiarativa i cui effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione ostativa. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Sentenza del 24/09/2024.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), Codice della Strada
Il superamento dei limiti alcolemici previsti costituisce fattore costitutivo del reato di guida in stato di ebbrezza; l'esito dell'etilometro e la sintomatologia possono essere considerati prova sufficiente dello stato di ebbrezza.
art. 114, disp. att. Codice di Procedura Penale
Rinvocata dalla difesa in ordine alla regolarità dell'avviso; la Corte ha ritenuto non viziata la valutazione probatoria relativa alla verbalizzazione e alle dichiarazioni rese dall'organo accertatore.
La causa speciale di non punibilità richiede una valutazione complessiva e motivata delle concrete modalità del fatto: la sua esclusione può essere motivata in presenza di rilevante pericolo connesso alla condotta (modalità, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno ai sensi dell'art. 133 c.p.).
art. 168, comma 3 e art. 164, comma 4, Codice Penale
Consentono al giudice, anche d'ufficio, di revocare la sospensione condizionale della pena quando sussistono cause ostative; la revoca è legittima se il beneficiario ha già fruito del beneficio per più di due volte.
art. 168, comma 1, n. 1, Codice Penale
Disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (fra cui la recidiva o l'aver già usufruito del beneficio); principio richiamato per distinguere i diversi momenti rilevanti ai fini della revoca.
L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non estingue automaticamente tutti gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti; tali reati possono comunque rilevare ai fini dei presupposti per concessioni di benefici.
art. 133, comma 1, Codice Penale
Criteri per la determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno e del pericolo) utilizzati dalla Corte per motivare il bisogno di pena e l'esclusione della causa di non punibilità.
Massime di principio
- Per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) l'esito dell'etilometro sopra i limiti previsti costituisce prova rilevante e spesso sufficiente, anche se non siano acquisiti altri elementi di alterazione psico-fisica.
- La distinzione tra art. 186 e art. 187 C.d.S. è essenziale: l'accertamento tecnico-biologico e la prova dell'alterazione sono richiesti per il reato da stupefacenti (art. 187), mentre per l'alcol è sufficiente il superamento dei limiti o prova sintomatica.
- Le valutazioni di merito sulla valutazione delle prove e sulla credibilità dei testimoni spettano ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se è ravvisabile un vizio logico-giuridico o una manifesta illogicità nella motivazione.
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale delle circostanze concrete: orario, luogo, presenza di terzi, grado di superamento dei limiti e modalità della condotta possono escludere l'applicabilità della causa.
- La revoca della sospensione condizionale della pena è legittima quando ricorre una causa ostativa (es. il beneficio già fruito più volte); la revoca ha natura dichiarativa e i suoi effetti retroagiscono al momento in cui si è verificata la causa ostativa.
- Il giudice d'appello può dichiarare la revoca del beneficio anche in sede di cognizione, e la pronuncia non contrasta necessariamente con il divieto di reformatio in peius quando la revoca è dichiarativa e fondata su elementi costitutivi già presenti.
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