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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37112/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso civile è proposto avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna che, dopo aver dichiarato estinti per prescrizione i reati a carico di Cama, ha revocato le statuizioni civili (condanna al risarcimento, con provvisionale) sulla base di una presunta dichiarazione della parte civile di "non avere interesse a chiedere la conferma delle statuizioni civili". Si deduce la violazione del principio dell'immanenza della costituzione di parte civile (art. 76 c.p.p.) e della disciplina sulla revoca della costituzione di parte civile (art. 82 c.p.p.), sicché la Corte d'appello non poteva ritenere avvenuta la revoca per fatti non previsti dalla norma né per la mancata produzione di conclusioni in appello.

La decisione

La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla revoca delle statuizioni civili. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello aveva revocato le statuizioni civili, rilevando che non risulta alcuna dichiarazione espressa di revoca da parte della parte civile e che la presunta dichiarazione indicata non può equivarre a revoca ex art. 82 c.p.p. Per tali ragioni la Suprema Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello ai sensi dell'art. 622 c.p.c. (decisione pronunciata il 9 luglio 2024).

Norme richiamate

  • art. 76 cod. proc. pen.

    "la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo"

    La Corte ha interpretato il principio dell'immanenza nel senso che la costituzione di parte civile mantiene i suoi effetti in ogni grado: l'assenza di conclusioni in appello non comporta automaticamente la perdita delle statuizioni civili acquisite in primo grado.

  • art. 82 cod. proc. pen.

    La revoca della costituzione di parte civile richiede una dichiarazione espressa o uno dei comportamenti concludenti previsti dall'art. 82 comma 2 (promuovere l'azione davanti al giudice civile oppure la mancata presentazione delle conclusioni, con i limiti temporali specificati). Nella fattispecie non sussistevano né la dichiarazione espressa né i comportamenti concludenti.

  • art. 523 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sulle conclusioni nel processo penale: la mancata presentazione delle conclusioni, quale fatto rilevante per la revoca della costituzione di parte civile, è riferita in giurisprudenza al solo grado di primo giudizio e non automaticamente al giudizio d'appello, alla stregua del principio di immanenza.

  • art. 622 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per la competenza del giudice civile in grado d'appello: la Suprema Corte ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile produce effetti in ogni stato e grado del processo: l'assenza di partecipazione o di conclusioni in appello non equivale automaticamente a rinuncia alla domanda civile.
  • La revoca della costituzione di parte civile richiede una manifestazione di volontà espressa o uno dei comportamenti concludenti previsti dall'art. 82 c.p.p.; atti amministrativi o comunicazioni giudiziarie non possono essere interpretati come tacite revoche.
  • Se il reato si estingue per prescrizione in appello, il giudice d'appello, in mancanza di valida revoca della costituzione di parte civile, deve comunque valutare la questione civilistica e adottare una decisione sulla responsabilità civile; in caso contrario la decisione è annullabile e il tema deve essere rimesso al giudice civile competente.
  • Inviti del giudice d'appello alla parte civile a "formalizzare" l'interesse non possono sostituire la dichiarazione espressa prevista dalla legge; la parte civile è comunque tutelata dal principio di immanenza.
  • In situazioni analoghe la parte civile dovrebbe comunque dichiarare espressamente la volontà di rinunciare alle statuizioni civili se intende effettivamente recedere; la mancata risposta non è sufficiente per far decadere i diritti civili acquisiti in primo grado.

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