Cassazione Penale, Sentenza n. 37116/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma, in appello, della condanna per tentato furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale con cinque motivi: 1) omissione di correzione di errore materiale nella indicazione del difensore di fiducia in sentenza di primo grado; 2) violazione del diritto di difesa per mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n.137/2020; 3) inesistenza della condizione di procedibilità per mancanza di querela; 4) vizio di motivazione nel giudizio di comparazione tra circostanze (richiesta di maggior peso degli elementi favorevoli quali occasionalità, incensuratezza, condizioni economiche); 5) vizio nella valutazione dell'aumento per continuazione (contestata la contestualità delle condotte e l'applicazione dei parametri dell'art. 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo punto è stato ritenuto assente un interesse concreto derivante dall'errata indicazione del difensore e dunque inammissibile la doglianza non supportata da pregiudizio al diritto di difesa. Sul secondo, la mancata trasmissione delle conclusioni del PG non ha prodotto danno concreto, considerato che il Procuratore aveva chiesto solo la conferma della sentenza e la difesa aveva depositato le proprie conclusioni; la violazione è rilevante solo se ne deriva un pregiudizio effettivo. Sul terzo, la denuncia del 21/8/2021 conteneva la manifestazione di volontà di perseguire e valeva come querela (quindi la condizione di procedibilità era sussistente). I motivi quarto e quinto, relativi a comparazione delle circostanze e aumento per continuazione, sono stati ritenuti attinenti a valutazioni di merito discrezionali e sufficientemente motivate dalla Corte territoriale; quindi non censurabili in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 24/9/2024.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Disciplina le modalità del rito cartolare di appello e la trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale; la mancata trasmissione integra una nullità solo se è dimostrabile un concreto pregiudizio alle facoltà difensive
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata in relazione alle nullità; il deposito tardivo delle conclusioni del PG può costituire nullità di ordine generale a regime intermedio se incide sulla partecipazione dell'imputato e sulle sue facoltà difensive
art. 568, quarto comma, c.p.p.
Richiede l'esistenza di un interesse concreto per l'ammissibilità dell'impugnazione; l'interesse deve riguardare effetti primari e diretti del provvedimento impugnato e la possibilità di ottenere una situazione più favorevole
art. 133 c.p.
Principi di determinazione della pena; la Corte territoriale deve motivare l'applicazione dei parametri e il bilanciamento delle circostanze, ma la loro valutazione rimane in larga parte discrezionale salvo vizio di illogicità o contraddittorietà
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in Cassazione a carico della parte soccombente
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sezioni indicate nella motivazione)
Numerose pronunce richiamate chiariscono: a) l'interesse concreto richiesto per le impugnazioni e per le richieste di correzione formale; b) che la mancata comunicazione delle conclusioni del PG è rilevante solo se dimostrabile il pregiudizio; c) che l'atto della polizia giudiziaria vale come querela se dal suo contenuto emerge chiaramente la volontà di perseguire l'autore del reato; d) che i giudizi di comparazione tra circostanze e l'aumento per continuazione sono valutazioni discrezionali e sindacabili in Cassazione solo per eccesso di potere o manifesta illogicità
Massime di principio
- La correzione di errori materiali nella sentenza richiede la prova che l'errore abbia effettivamente arrecato pregiudizio al diritto di difesa; la mera discrepanza formale non è sufficiente a fondare l'annullamento
- Nel rito cartolare, la mancata trasmissione telematica delle conclusioni del Procuratore Generale costituisce censurabile violazione solo se dal fatto deriva un pregiudizio concreto alle strategie difensive; in particolare quando il PG si limita a chiedere la conferma della sentenza, la difesa deve dimostrare un danno effettivo
- Quando una denuncia redatta dalla polizia giudiziaria contiene espressa richiesta di punizione, essa può valere come querela ai fini della procedibilità, anche se non è formalmente intitolata "querela"
- Le valutazioni sulla comparazione delle circostanze attenuanti/agggravanti e sull'aumento per continuazione sono prevalentemente di merito: per ottenere successo in Cassazione è necessario dimostrare specifici vizi di logicità, incoerenza o arbitrarietà nella motivazione
- Chi propone ricorso deve indicare in modo puntuale e concreto il pregiudizio subito e l'interesse pratico che l'impugnazione mira a tutelare; in assenza di tale allegazione il motivo può essere dichiarato inammissibile
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese del procedimento in Cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare
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