Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 349 cod. pen., censurando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorrente ha sostenuto che i giudici di merito hanno valorizzato in via esclusiva la precedente condanna ai sensi dell'art. 335 cod. pen. e la successiva condotta, senza valutare adeguatamente la modestia del danno deducibile dal mero utilizzo del veicolo sottoposto a sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità: la Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente contestato le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata né abbia confrontato puntualmente le proprie argomentazioni con il percorso motivazionale della Corte d'appello. La Corte ha richiamato che i giudici di merito hanno valutato rilevanti, ai fini del diniego della particolare tenuità, l'entità del danno e le modalità della condotta (rimozione dei sigilli, circolazione con il veicolo sottoposto a sequestro senza carta di circolazione e negazione del vincolo al controllo stradale). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen.
Norma aggravata oggetto della condanna in primo grado e confermata in appello; la sentenza di cassazione non entra nel merito della qualificazione del reato ma prende atto della condanna oggetto del giudizio.
art. 335 cod. pen.
Precedente condanna del ricorrente ritenuta elemento rilevante dalla Corte d'appello ai fini della valutazione circa il carattere non occasionale/abituale della condotta, utile a negare la particolare tenuità.
art. 131-bis cod. pen.
Norma che disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha escluso l'applicazione avendo ritenuto che il fatto accertato non avesse un valore minimo di disvalore, considerati danno e modalità della condotta; la Cassazione ha ritenuto che tale esclusione fosse adeguatamente motivata e che il ricorso non avesse contestato nello specifico le ragioni addotte.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Richiamato come criterio di valutazione per il giudizio sulla tenuità (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). La Corte ha ritenuto applicata correttamente dalla Corte d'appello nella scelta degli elementi da considerare.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma processualpenalistica citata quale base formale del motivo di ricorso in cassazione; il ricorrente ha formulato un unico motivo ai sensi di tale disposizione, ritenuto tuttavia generico.
Giurisprudenza: Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016 (Tushaj)
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello si è conformata a tale indirizzo motivando gli elementi ritenuti rilevanti.
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di un ricorso in cassazione è necessario indicare con precisione e contestare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata; i motivi generici o assertivi sono inammissibili.
- Il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva e comparata di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo (art. 133, comma 1). Non è obbligatorio elencare tutti gli elementi, ma occorre motivare quali sono ritenuti decisivi.
- Precedenti condanne o elementi che fanno ritenere la condotta abituale o non occasionale possono precludere il riconoscimento della particolare tenuità.
- Comportamenti aggravanti, come la rimozione di sigilli, la circolazione con un veicolo sequestrato senza documenti e la negazione del vincolo al controllo, aumentano il disvalore e possono giustificare il diniego della tenuità del fatto.
- In caso di ricorso inammissibile per carenza di specificità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
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