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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37113/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di assoluzione nei confronti di Franchitto Fabrizio relativa alla morte del ciclista Milani Gianfilippo (29/06/2015). Contestano errata valutazione e travisamento delle norme del codice della strada (art.182, comma 4; art.145 commi 1,2,4 e 8; art.140; art.154; art.377 regol. att. cod. strada), nonché omessa applicazione di regole cautelari e vizio di motivazione sulla dinamica del sinistro (velocità del bus, punto d'urto, causa della lesione mortale: urto vs trascinamento). Richiedono anche la rinnovazione dell'istruttoria (perizia ricostruttiva e acquisizione tabulati telefonici) e, in un caso, chiedono la riclassificazione della pronuncia ai sensi dell'art.530, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Milani Maria Giuseppina e ha rigettato i ricorsi di Milani Silvia, Milani Angelo e Monti Daniela. I motivi sono: (i) mancanza di petitum compatibile con gli esiti che la Corte di legittimità può pronunciare (per Maria Giuseppina); (ii) discrezionalità del giudice d'appello sulla rinnovazione dell'istruttoria, soggetta a condizioni previste dall'art.603 c.p.p.; (iii) valutazione corretta e non viziata della dinamica del sinistro e della segnaletica: la pista ciclabile terminava con segnaletica e larga linea continua che imponevano l'arresto/dare precedenza, pertanto il ciclista non godeva del diritto di precedenza; i fatti e le prove (posizione finale dei mezzi, tracce, impatto sulla fiancata posteriore destra) corroborano la ricostruzione che l'autobus aveva già completato la svolta quando il ciclista è giunto al punto d'urto, rendendo non provata la colpa penale dell'autista. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali; la ricorrente inammissibile è inoltre condannata al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 154 cod. strada

    "I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione"

    La Corte ha valutato che non sussisteva violazione dell'obbligo di comportamento previsto dall'art.154: non è dimostrato che l'autista non potesse accorgersi del ciclista al momento dell'inizio della manovra, posto che l'impatto avvenne quando l'autobus aveva già completato la svolta e il ciclista sopraggiunse successivamente.

  • art. 40, comma 11 cod. strada

    "In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili"

    La Corte ha richiamato la norma per distinguere l'attraversamento ciclabile da quello pedonale e per supportare l'analisi secondo cui, nel caso concreto, il ciclista avrebbe dovuto comportarsi come pedone sull'attraversamento pedonale in corrispondenza della fine della pista ciclabile.

  • art. 145 cod. strada

    Richiamata nella ricostruzione del diritto di precedenza: la regola generale del dare precedenza a chi viene da destra può essere derogata da segnaletica speciale; l'art.145, comma 8 (sbocchi di piste ciclabili), impone arresto e precedenza a chi circola sulla strada principale.

  • art. 182, comma 4 cod. strada

    I ricorrenti sostenevano che l'obbligo di condurre la bici a mano valesse solo se di intralcio ai pedoni; la Corte ha ritenuto la questione inconferente ai fini della decisione perché il ciclista doveva comunque percorrere l'attraversamento pedonale alla fine della pista.

  • art. 140 cod. strada

    Norma richiamata nelle doglianze circa la diligenza e la velocità; la Corte ha ritenuto che la valutazione della velocità e della prudenza dell'autista fosse stata correttamente svolta dai giudici di merito.

  • art. 377 regol. att. cod. strada

    Richiamato dai ricorrenti in tema di obblighi dei ciclisti; la Corte ha ritenuto superato tale profilo dalla specifica segnaletica del luogo e dall'attraversamento pedonale.

  • art. 144 regol. esec. cod. strada

    La presenza della larga linea continua trasversale prevista dall'art.144 è stata utilizzata come elemento probatorio della segnaletica che imponeva l'arresto/dare precedenza al termine della pista ciclabile.

  • art. 146 regol. esec. cod. strada

    Richiamata per la distinzione tra segnaletica orizzontale dell'attraversamento ciclabile e pedonale; utile a confermare che il ciclista, nel caso concreto, doveva usare l'attraversamento pedonale come pedone.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che la rinnovazione parziale del dibattimento in appello è straordinaria e subordinata ai casi indicati dall'art.603; pertanto il diniego dell'integrazione istruttoria è legittimo se non ricorrono tali ipotesi.

  • art. 530, comma 2 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti per chiedere modifica della sentenza assolutoria; la Corte ha ritenuto la richiesta inammissibile o infondata rispetto al petitum e alle ricostruzioni probatorie.

  • art. 113 e art. 589 cod. pen.

    Norme riferite all'imputazione originaria (concorso di persone nel reato e omicidio colposo); la sentenza impugnata aveva assolto l'imputato perche' il fatto non costituiva reato e la Cassazione ha confermato la correttezza dell'assoluzione in relazione alla ricostruzione dei fatti.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata per stabilire che non sussistevano elementi di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile e per giustificare la somma comminata alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La segnaletica e la configurazione della pista ciclabile sono decisive: dove una pista ciclabile termina con apposita segnaletica e larga linea continua il ciclista è obbligato ad arrestarsi e dare precedenza alla strada principale; in tali casi può essere considerato tenuto a comportarsi come pedone sull'attraversamento.
  • Il diritto di precedenza non è assoluto: il conducente che ha diritto di precedenza deve comunque mantenere la prudenza necessaria, ma la responsabilità penale richiede prova che un diverso comportamento del conducente, ragionevolmente esigibile nel momento della manovra, avrebbe evitato l'evento.
  • La valutazione della dinamica del sinistro (tracce, punto d'urto, posizione finale dei veicoli) è questione di merito non sindacabile in Cassazione se sorretta da congrua motivazione e riscontri probatori; la Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di fatto per ricostruzioni alternative non fondate su vizi di diritto.
  • In appello la rinnovazione istruttoria è eccezionale: l'art.603 c.p.p. prevede casi tassativi; il giudice d'appello non è obbligato a disporre nuove acquisizioni probatorie se non ricorrono le condizioni normative.
  • Richiedere in Cassazione esiti (petitum) incompatibili con le decisioni che la Corte può adottare (es. chiedere l'accertamento di concorso di colpa quando la decisione impugnata è un'assoluzione basata su valutazioni di fatto già compiute) può portare all'inammissibilità del ricorso.

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