Cassazione Civile, Ordinanza n. 22074/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce dall'apertura, da parte del Tribunale, della liquidazione controllata del patrimonio di due debitori tra loro parenti, su ricorso congiunto fondato sull'allegata origine comune del sovraindebitamento. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo dei creditori, ritenendo: esistente la comunanza di origine dell'indebitamento; corretta la competenza del Tribunale adito per primo; irrilevante la meritevolezza ai fini dell'accesso alla liquidazione controllata; legittime l'autorizzazione all'uso di autoveicoli e la quantificazione delle somme da destinare al mantenimento del debitore e della famiglia. I creditori hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 66 CCII, sostenendo che uno dei debitori non fosse in stato di sovraindebitamento e contestando la prevalenza dell'indebitamento comune; 2) violazione dell'art. 27, comma 2, CCII, per asserita incompetenza del Tribunale adito e competenza esclusiva di altro ufficio; 3) violazione degli artt. 66, 268, 269 e 270 CCII per mancata verifica della relazione dell'OCC e per il preteso ricorso illegittimo al credito da parte dei debitori; 4) violazione dell'art. 270, comma 1, lett. e), CCII per l'autorizzazione all'uso degli autoveicoli in assenza di gravi e specifiche ragioni; 5) violazione degli artt. 270 CCII e 99 c.p.c. per avere la Corte determinato le somme per il mantenimento tenendo conto anche di spese future, in asserita violazione del principio della domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della condizione di sovraindebitamento di uno dei debitori era nuova in cassazione e, comunque, la Corte territoriale aveva accertato in fatto la comunanza di origine dell'indebitamento; ha respinto il secondo motivo affermando che, riconosciuta la legittimità della procedura familiare, era corretta la competenza del Tribunale del luogo in cui uno dei debitori aveva il centro principale degli interessi; ha rigettato il terzo motivo chiarendo che, per l'ammissione alla liquidazione controllata, sono irrilevanti le condotte che hanno causato il sovraindebitamento e che eventuali profili di non meritevolezza rilevano solo nella fase dell'esdebitazione; ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché diretti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni riservate al giudice di merito sulla sussistenza delle gravi e specifiche ragioni per l'uso dei veicoli e sulla misura delle somme destinate al mantenimento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto altresì il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
consente ai membri della stessa famiglia di proporre un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha origine comune; quanto alla competenza, rileva il primo tribunale adito nella procedura familiare.
comma 1, lettere a), b) e c)
richiamato ai fini della nozione di sovraindebitamento e crisi/insolvenza, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova e perché investiva un accertamento di fatto.
la competenza territoriale, una volta ammessa la procedura familiare, è stata ricondotta al tribunale del circondario in cui uno dei debitori aveva il centro principale degli interessi.
la determinazione delle somme da destinare al mantenimento del debitore e della famiglia è apprezzamento del giudice di merito non sindacabile in cassazione come violazione di legge.
richiamato nel motivo relativo alla documentazione e alla relazione OCC, ma senza accoglimento della censura.
richiamato in tema di autorizzazione all'uso dei veicoli e di disciplina della liquidazione controllata; le relative valutazioni fattuali spettano al giudice di merito.
la possibile rilevanza della meritevolezza è collocata nella successiva fase dell'esdebitazione.
menzionato solo per escludere che vi fosse stata condanna per responsabilità aggravata a carico dei creditori nel contenzioso presupposto.
invocato per dedotta violazione del principio della domanda, ma la censura è stata respinta perché attinente a una valutazione di merito sulla quantificazione del mantenimento.
art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.
parametro di impugnazione invocato per la censura sulla competenza, ma non ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
parametro di impugnazione invocato per varie censure processuali e di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come unico possibile limite di sindacato sull'accertamento in fatto della comunanza di origine del sovraindebitamento.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nelle procedure familiari da sovraindebitamento, i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto solo se ricorre la convivenza oppure la comune origine dell'indebitamento; la verifica della sussistenza di tale presupposto è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi residuo.
- Una volta ammessa la procedura familiare, la competenza territoriale si radica presso il tribunale del circondario in cui si trova il centro principale degli interessi di uno dei debitori, secondo la disciplina speciale del CCII.
- Ai fini dell'apertura della liquidazione controllata, non assume rilievo ostativo la presunta imprudenza o negligenza del debitore nella causazione dell'indebitamento: la valutazione della meritevolezza non condiziona l'accesso alla procedura, ma può venire in rilievo nella successiva fase dell'esdebitazione.
- Le valutazioni sulla sussistenza di gravi e specifiche ragioni per autorizzare l'uso di beni compresi nella liquidazione e sulla quantificazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e del nucleo familiare costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti al sindacato di legittimità se non nei limiti propri dell'errore di diritto o del vizio di motivazione.
- In cassazione non sono esaminabili censure nuove o dirette a rivalutare gli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito sotto la veste di violazione di legge.
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