Cassazione Penale, Sentenza n. 29117/2026 del 31/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato le misure cautelari dell'obbligo di dimora con permanenza domiciliare notturna e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicate per la ritenuta gravità indiziaria in relazione a un tentato furto in abitazione. In fatto, secondo l'accusa, due persone erano state viste forzare il cancello di un immobile disabitato ma arredato; una era fuggita con alcuni oggetti asseritamente sottratti, mentre nell'immobile e all'esterno erano stati rinvenuti arnesi da scasso. La difesa sosteneva invece che l'ingresso fosse finalizzato a occupare l'immobile perché gli occupanti non riuscivano a pagare l'affitto, e contestava la qualificazione del fatto come tentato furto in abitazione ex artt. 56 e 624-bis c.p., chiedendo la diversa qualificazione come invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. oppure come violazione di domicilio ex art. 614 c.p., con conseguente improcedibilità per difetto di querela. Con i motivi di ricorso si denunciavano: asserita motivazione meramente riproduttiva e carente del provvedimento del riesame; mancanza di argomentazione sul dolo e sull'univocità degli atti; mancata valutazione della versione alternativa difensiva; insussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo attuale e concreto di reiterazione; mancata motivazione sulla cumulabilità di più misure coercitive e sulla loro proporzionalità/adeguatezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e non confrontati con la motivazione dell'ordinanza impugnata, osservando che i giudici di merito avevano adeguatamente spiegato la sussistenza di gravi indizi di tentato furto in abitazione, valorizzando la presenza di arnesi da scasso, l'effrazione, l'asportazione di beni e la natura dell'immobile come privata dimora non abbandonata. Ha inoltre ritenuto non illogica la motivazione sulle esigenze cautelari, desunte dalle modalità programmata e pianificata della condotta, dalla previa ricognizione del luogo e dalla mancanza di stabile occupazione. Quanto alla scelta di applicare più misure coercitive, la Corte ha reputato congrua la motivazione fondata sulla necessità di limitare la libertà di movimento notturna e di rendere percepibile il controllo dell'autorità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione del fatto come tentativo punibile, ritenendo gli atti idonei e univocamente diretti all'impossessamento di beni altrui
richiamato per configurare il tentato furto in abitazione, in quanto l'immobile era ritenuto privata dimora non abbandonata
invocato dalla difesa per una diversa qualificazione del fatto come invasione di edifici, ma ritenuto non pertinente
invocato dalla difesa per una diversa qualificazione del fatto come violazione di domicilio, ma non accolto
richiamato nella qualificazione concorsuale del fatto con il figlio
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
base normativa delle esigenze cautelari per il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati
art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271
richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in tema di sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità contro ordinanze cautelari, i motivi che si limitino a proporre una diversa lettura del materiale indiziario senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato sono inammissibili per difetto di specificità intrinseca ed estrinseca.
- La qualificazione del fatto come furto in abitazione richiede che il luogo sia riconducibile alla nozione di privata dimora: non è decisivo che l'immobile sia momentaneamente disabitato, purché non sia abbandonato e conservi un rapporto stabile con la vita privata del titolare.
- Il tentativo è configurabile quando la condotta, valutata nel contesto concreto, sia idonea e univocamente diretta alla sottrazione e all'impossessamento di beni altrui; la diversa prospettazione difensiva deve misurarsi con gli elementi oggettivi valorizzati dal giudice di merito.
- Il pericolo attuale e concreto di reiterazione dei reati può essere desunto dalle modalità programmate e pianificate del fatto, dai comportamenti concreti dell'indagato e dalla sua situazione personale, purché la motivazione dia conto di tali elementi in modo non illogico.
- La scelta di applicare più misure cautelari coercitive è legittima se il giudice spiega perché esse sono necessarie e proporzionate rispetto alle esigenze cautelari, anche mediante il richiamo alla limitazione degli spostamenti e alla percezione del controllo dell'autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29106/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29109/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29110/2026 del 31/07/2026
- Sentenza penale · 31 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29111/2026 del 31/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →