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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00648/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia origina da un incarico di mediazione immobiliare conferito a una società intermediaria per la commercializzazione di un complesso immobiliare sito in Milano. Il contratto prevedeva un compenso percentuale per le vendite o locazioni concluse e un importo di 300.000 euro per attività di marketing accessorie. In sede monitoria la società intermediaria otteneva un decreto ingiuntivo per una penale contrattuale; la controparte proponeva opposizione, disconosceva autenticità e conformità di un documento depositato nel monitorio, riservandosi querela di falso, e chiedeva in via riconvenzionale la nullità dell'incarico, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno, deducendo inadempimento dell'intermediaria perché non erano state concluse vendite o locazioni e non sarebbero state svolte le attività promozionali pattuite. Il Tribunale accoglieva la querela di falso, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva sia le domande monitorie sia quelle riconvenzionali. La Corte d'appello, in parziale riforma, riconosceva alla committente il diritto alla restituzione dei 300.000 euro in forza della clausola risolutiva espressa e rigettava la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno. In Cassazione la società di mediazione proponeva ricorso principale con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente nel rigetto dell'appello incidentale; violazione dell'art. 2729 c.c. per uso illogico delle presunzioni nella querela di falso; nullità per omesso esame della clausola 6(d) dell'incarico, che avrebbe consentito di trattenere le somme percepite; violazione degli artt. 1372, 1362 e ss. c.c. per erronea ricostruzione della risoluzione contrattuale e della volontà negoziale. La società committente resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la liquidazione equitativa del danno, confondendo la prova del danno con la sua quantificazione; con ricorso incidentale condizionato denunciava omessa pronuncia sulle violazioni della disciplina degli agenti di mediazione, assumendone la nullità del contratto e l'assenza del diritto ai compensi. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero a una rivalutazione del merito e che la motivazione della Corte territoriale fosse completa e coerente; ha ritenuto inammissibile anche il ricorso incidentale, perché la questione della liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno, prova che la Corte d'appello aveva escluso; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il giudizio si è quindi chiuso con la conferma della decisione di merito, compensazione delle spese e obbligo di contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società di mediazione e ha rigettato il ricorso incidentale della società proprietaria; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. È stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la restituzione dei 300.000 euro alla committente in ragione della risoluzione dell'incarico per inadempimento e aveva negato il risarcimento del danno per difetto di prova. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con statuizione sull'ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione; non è configurabile nullità se la censura mira solo a una nuova valutazione del merito.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso non possono essere utilizzati per sollecitare un riesame del fatto e delle prove, ma solo per denunciare veri errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.

  • art. 2729 c.c.

    L'apprezzamento sulla ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o violazione dei criteri legali.

  • art. 1372 c.c.

    Il vincolo contrattuale va interpretato secondo i canoni legali, ma la relativa valutazione resta di merito se non risulta violazione delle regole ermeneutiche.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto è attività di merito e non è censurabile se la decisione non viola i canoni legali di ermeneutica.

  • art. 1367 c.c.

    La censura sulla mancata applicazione del criterio di conservazione del contratto è infondata se la decisione si fonda su altra ratio, cioè l'inadempimento e la clausola risolutiva espressa.

  • art. 1371 c.c.

    Il criterio dell'equo contemperamento non può essere invocato per sovvertire l'interpretazione della decisione di merito in assenza di violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone l'accertamento del danno; non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del pregiudizio.

  • art. 2056 c.c.

    La liquidazione del danno secondo equità è un potere del giudice di merito subordinato alla prova del danno e alla difficoltà di determinarne con precisione l'ammontare.

  • art. 2697 c.c.

    Chi chiede il risarcimento deve provare l'esistenza del danno e i fatti costitutivi della pretesa; l'equità non esonera da tale onere.

  • art. 115 c.p.c.

    La liquidazione equitativa del danno è espressione del potere valutativo del giudice, ma non può sostituire la prova del pregiudizio.

  • art. 221, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di falso è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

  • art. 226 c.p.c.

    Accolta la querela di falso, il giudice dispone gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare sotto forma di vizio di motivazione una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • L'apprezzamento sulla sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non viola i criteri legali.
  • L'interpretazione del contratto e delle singole clausole è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente o incoerente.
  • La clausola risolutiva espressa opera secondo la sua funzione tipica e, una volta accertato l'inadempimento cui è collegata, può sorreggere la restituzione delle somme versate per prestazioni non eseguite.
  • La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre la prova dell'esistenza del danno; essa non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova sul pregiudizio subito.
  • Il danno risarcibile deve risultare provato quanto meno nella sua esistenza; la difficoltà di determinarne l'esatto ammontare consente il ricorso all'equità, ma non esonera dall'onere probatorio iniziale.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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