Cassazione Civile, Ordinanza n. 00648/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia origina da un incarico di mediazione immobiliare conferito a una società intermediaria per la commercializzazione di un complesso immobiliare sito in Milano. Il contratto prevedeva un compenso percentuale per le vendite o locazioni concluse e un importo di 300.000 euro per attività di marketing accessorie. In sede monitoria la società intermediaria otteneva un decreto ingiuntivo per una penale contrattuale; la controparte proponeva opposizione, disconosceva autenticità e conformità di un documento depositato nel monitorio, riservandosi querela di falso, e chiedeva in via riconvenzionale la nullità dell'incarico, la restituzione di quanto pagato e il risarcimento del danno, deducendo inadempimento dell'intermediaria perché non erano state concluse vendite o locazioni e non sarebbero state svolte le attività promozionali pattuite. Il Tribunale accoglieva la querela di falso, revocava il decreto ingiuntivo e respingeva sia le domande monitorie sia quelle riconvenzionali. La Corte d'appello, in parziale riforma, riconosceva alla committente il diritto alla restituzione dei 300.000 euro in forza della clausola risolutiva espressa e rigettava la domanda di risarcimento per difetto di prova del danno. In Cassazione la società di mediazione proponeva ricorso principale con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente nel rigetto dell'appello incidentale; violazione dell'art. 2729 c.c. per uso illogico delle presunzioni nella querela di falso; nullità per omesso esame della clausola 6(d) dell'incarico, che avrebbe consentito di trattenere le somme percepite; violazione degli artt. 1372, 1362 e ss. c.c. per erronea ricostruzione della risoluzione contrattuale e della volontà negoziale. La società committente resisteva e proponeva ricorso incidentale, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente negato la liquidazione equitativa del danno, confondendo la prova del danno con la sua quantificazione; con ricorso incidentale condizionato denunciava omessa pronuncia sulle violazioni della disciplina degli agenti di mediazione, assumendone la nullità del contratto e l'assenza del diritto ai compensi. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, ritenendo che le censure mirassero a una rivalutazione del merito e che la motivazione della Corte territoriale fosse completa e coerente; ha ritenuto inammissibile anche il ricorso incidentale, perché la questione della liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno, prova che la Corte d'appello aveva escluso; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il giudizio si è quindi chiuso con la conferma della decisione di merito, compensazione delle spese e obbligo di contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società di mediazione e ha rigettato il ricorso incidentale della società proprietaria; ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. È stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la restituzione dei 300.000 euro alla committente in ragione della risoluzione dell'incarico per inadempimento e aveva negato il risarcimento del danno per difetto di prova. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, con statuizione sull'ulteriore contributo unificato a carico delle parti ricorrenti.
Norme richiamate
La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere le ragioni della decisione; non è configurabile nullità se la censura mira solo a una nuova valutazione del merito.
I motivi di ricorso non possono essere utilizzati per sollecitare un riesame del fatto e delle prove, ma solo per denunciare veri errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
L'apprezzamento sulla ricorrenza dei requisiti delle presunzioni semplici spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per illogicità o violazione dei criteri legali.
Il vincolo contrattuale va interpretato secondo i canoni legali, ma la relativa valutazione resta di merito se non risulta violazione delle regole ermeneutiche.
L'interpretazione del contratto è attività di merito e non è censurabile se la decisione non viola i canoni legali di ermeneutica.
La censura sulla mancata applicazione del criterio di conservazione del contratto è infondata se la decisione si fonda su altra ratio, cioè l'inadempimento e la clausola risolutiva espressa.
Il criterio dell'equo contemperamento non può essere invocato per sovvertire l'interpretazione della decisione di merito in assenza di violazione dei canoni ermeneutici.
La liquidazione equitativa presuppone l'accertamento del danno; non può supplire al mancato assolvimento dell'onere di provare l'esistenza del pregiudizio.
La liquidazione del danno secondo equità è un potere del giudice di merito subordinato alla prova del danno e alla difficoltà di determinarne con precisione l'ammontare.
Chi chiede il risarcimento deve provare l'esistenza del danno e i fatti costitutivi della pretesa; l'equità non esonera da tale onere.
La liquidazione equitativa del danno è espressione del potere valutativo del giudice, ma non può sostituire la prova del pregiudizio.
Nel giudizio di falso è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.
Accolta la querela di falso, il giudice dispone gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare sotto forma di vizio di motivazione una mera richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- L'apprezzamento sulla sussistenza dei requisiti delle presunzioni semplici appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non viola i criteri legali.
- L'interpretazione del contratto e delle singole clausole è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente o incoerente.
- La clausola risolutiva espressa opera secondo la sua funzione tipica e, una volta accertato l'inadempimento cui è collegata, può sorreggere la restituzione delle somme versate per prestazioni non eseguite.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone sempre la prova dell'esistenza del danno; essa non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova sul pregiudizio subito.
- Il danno risarcibile deve risultare provato quanto meno nella sua esistenza; la difficoltà di determinarne l'esatto ammontare consente il ricorso all'equità, ma non esonera dall'onere probatorio iniziale.
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