Cassazione Civile, Ordinanza n. 17639/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (comodatario)
La controversia
La controversia nasce da un testamento olografo con cui un immobile veniva attribuito nel quadro di una divisione ereditaria, con contestuale costituzione di un diritto di uso e abitazione in favore di alcuni familiari. Dopo la morte dell'originaria titolare dell'usufrutto, l'immobile rimaneva occupato da una delle sorelle, che sosteneva di averlo ricevuto in comodato dalla madre e si opponeva al rilascio e al risarcimento. Le altre due sorelle, deducendo di essere titolari del diritto di uso e abitazione e una di esse anche proprietaria, chiedevano la risoluzione del comodato per scadenza del termine, il rilascio del bene e il risarcimento dei danni da mancato godimento, anche per il periodo anteriore alla morte della madre per la sola coerede/erede. Il Tribunale accoglieva la domanda di rilascio ma compensava integralmente le spese e non riconosceva il risarcimento; in appello le attrici impugnavano solo il capo sul danno e sulle spese. La Corte d'appello dichiarava nullità della sentenza di primo grado solo sulla domanda risarcitoria per difetto di pronuncia secondo diritto, ma decideva nel merito rigettando la domanda, ritenendo non provato il danno da mancato rilascio e osservando che l'immobile era gravato da un diritto di uso e abitazione in favore di un'altra familiare, circostanza incompatibile con la sua locazione a terzi. In Cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme su risarcimento del danno, prova presuntiva e liquidazione equitativa, sostenendo che il danno da mancato rilascio dovesse ritenersi provato per presunzioni semplici, data l'impossibilità di godere del bene e la preclusione all'uso diretto; 2) violazione delle norme sulla solidarietà, sostenendo che la coesistenza di un ulteriore diritto sul bene non escludeva il credito risarcitorio, potendo semmai incidere solo sulla quantificazione della quota spettante. La Corte di cassazione ha però ritenuto entrambi i motivi inammissibili, perché diretti in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove, non un errore di sussunzione o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente denunciando violazione di legge, mirasse a contestare la valutazione di fatto circa la mancata prova del danno da occupazione/rilascio, attività riservata al giudice di merito; il secondo motivo, pur prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, non individuava un fatto storico specifico ma chiedeva una rivalutazione delle risultanze istruttorie e del convincimento del giudice di merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, richiamato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di sindacare questioni, argomentazioni o la rivalutazione delle prove.
Richiamato dalla Corte d'appello per affermare la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda risarcitoria, per difetto di decisione secondo diritto.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di risarcimento del danno conseguenza.
Richiamato nel primo motivo di ricorso con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.
Richiamato nel primo motivo di ricorso in tema di concorso del fatto colposo del creditore e criteri di riduzione del risarcimento.
Richiamato nel primo motivo di ricorso quale norma di rinvio ai criteri di liquidazione del danno extracontrattuale.
Richiamato nel primo motivo di ricorso sul riparto dell'onere della prova del danno.
Richiamato nel primo motivo di ricorso a sostegno del ragionamento presuntivo.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione alla solidarietà passiva.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso in tema di obbligazioni solidali tra più condebitori.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso con riguardo agli effetti delle sentenze tra creditori o debitori solidali.
Richiamato in appello dalla resistente quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, poi esclusa dalla corte territoriale.
Norma processuale applicata alla trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se la critica investe l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. postula l'omesso esame di un fatto storico preciso, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non basta dedurre l'omessa considerazione di elementi istruttori, argomentazioni o questioni giuridiche.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o del convincimento del giudice di merito, neppure sotto l'apparente deduzione di un vizio motivazionale.
- La prova del danno da mancato godimento o da ritardato rilascio di un immobile resta un apprezzamento di merito; la censura in cassazione è ammissibile solo se si denuncia un vero errore di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo.
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