Cassazione Civile, Ordinanza n. 04319/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso e della sua accettazione da parte del controricorrente, ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dal trasferimento di un dipendente da un ente pubblico di provenienza al nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato. Il lavoratore ha ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 11.686,40 oltre accessori, a titolo di assegno non riassorbibile per il periodo gennaio 2015-luglio 2016, corrispondente alla differenza tra il trattamento economico maturato presso l'ente di provenienza e la retribuzione riconosciutagli dalla società subentrante, che aveva cessato di corrispondergli l'emolumento ad personam. La Corte d'appello ha rigettato l'appello della società, ritenendo che l'art. 2 della legge regionale sarda n. 10/2005 dovesse essere interpretato nel senso del mantenimento, nel passaggio del lavoratore al nuovo gestore, del trattamento economico in godimento, con conglobamento definitivo anche della retribuzione accessoria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'udienza ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente e accettato dal difensore della controparte.
Norme richiamate
art. 2 L.R. Sardegna n. 10/2005
La Corte d'appello aveva letto la disposizione nel senso della conservazione, nel trasferimento del lavoratore al nuovo gestore idrico, del trattamento economico già in godimento, con definitiva inclusione anche della retribuzione accessoria nell'assegno ad personam non riassorbibile.
La rinuncia al ricorso, validamente depositata e accettata dalla controparte, integra il presupposto per la dichiarazione di estinzione del processo.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, non si provvede sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso sottoscritta dalla parte e accettata dalla controparte determina l'estinzione del processo.
- Quando il processo si estingue per rinuncia in cassazione, non va adottata pronuncia sulle spese se la Corte lo rileva nei termini indicati dalla disciplina processuale.
- La rinuncia rituale al ricorso rende superflua ogni decisione sui motivi di impugnazione proposti, poiché il giudizio viene definito senza esame del merito.
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