Cassazione Penale, Sentenza n. 6556/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Monza il 21/07/2022 e confermata dal Tribunale di Milano, deducendo: 1) violazione del principio "ne bis in idem" cautelare perché era già in corso una precedente misura cautelare (ordinanza del 28/04/2022) mai annullata nei suoi confronti; 2) nullità per mancata assunzione nei termini dell'interrogatorio di garanzia e riqualificazione della fattispecie penale come elemento nuovo; 3) mancata autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari (il GIP avrebbe pedissequamente riprodotto la richiesta della Procura); 4) carenza della gravità indiziaria e mancanza di riscontri concreti; 5) sproporzione e non adeguatezza della misura cautelare rispetto alle esigenze cautelari effettive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (ne bis in idem cautelare). Ha rilevato che la rinnovazione della misura è stata adottata in presenza di una precedente misura cautelare ancora vigente per gli stessi fatti e senza nuovi elementi a carico del medesimo soggetto. Il Tribunale di Milano aveva motivato il diniego del ne bis in idem con riferimento all'annullamento di una precedente ordinanza nei confronti di altri coindagati, ma la Corte ha considerato tale argomentazione insufficiente: non risultavano elementi nuovi che giustificassero la reiterazione della misura nei confronti del ricorrente. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti)
La contestazione di reati in materia di stupefacenti era la base fattuale delle misure cautelari; la Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale ma prende atto delle fattispecie richiamate nelle ordinanze impugnate
Legge 895/67 (norme sulle armi)
Richiamata per i reati in materia di armi contestati; la Corte non ha ritenuto che la sola tipologia di reati possa giustificare la rinnovazione cautelare senza nuovi elementi
art. 292 lett. c), art. 294, art. 309 (comma 7, comma 9, comma 10), art. 587, art. 649
Art. 309: centrale nella valutazione della rinnovazione della misura cautelare e nelle distinzioni tra annullamento per vizi formali e per valutazione di merito; la Corte ribadisce che la reiterazione della misura è preclusa se non emergono elementi nuovi riguardanti gravità indiziaria o esigenze cautelari. Art. 649: principio del ne bis in idem applicabile in materia cautelare. Art. 292/294 richiamati dalle difese in relazione a nullità e termini dell'interrogatorio; la Corte ha risolto il ricorso sulla base del ne bis in idem senza decidere nel merito tutte le altre doglianze
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem trova applicazione anche in materia cautelare: non è possibile reiterare una misura cautelare per gli stessi fatti nei confronti dello stesso soggetto in assenza di "elementi nuovi" che giustifichino la rinnovazione (nuovi gravi indizi o nuove esigenze cautelari).
- L'annullamento di una ordinanza cautelare relativa ad altri coindagati non legittima automaticamente l'adozione di una nuova misura contro il medesimo indagato; la rinnovazione deve fondarsi su elementi specifici e nuovi riferibili al singolo soggetto.
- La distinzione tra annullamento per vizi formali e annullamento per valutazione di merito è rilevante: la rinnovazione è generalmente ammessa se la precedente misura è stata annullata per ragioni meramente formali, ma la Corte richiede comunque che la nuova richiesta si basi su elementi sopravvenuti.
- Il giudice cautelare deve svolgere una autonoma e motivata valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, non limitandosi a recepire pedissequamente la richiesta della procura.
- In casi simili l'azione difensiva può efficacemente invocare il principio del ne bis in idem per ottenere la valutazione di legittimità della reiterazione cautelare e, se fondata, l'annullamento con rinvio per nuovo esame
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