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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5383/2022 del 15/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna per avere venduto a Nicola Di Nenno, il 1 maggio 2015, una dose di eroina e una di cocaina. I motivi di ricorso erano: a) vizi di motivazione e violazione di legge per il riconoscimento della responsabilità fondato su una dichiarazione ritenuta ambigua; b) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., nonostante modesta quantità ceduta e precedenti remoti; c) mancata determinazione della pena al minimo edittale; d) erronea applicazione della recidiva nonostante l'estinzione degli effetti penali delle pregresse condanne per esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato la valutazione di credibilità della vittima (Di Nenno) e la correttezza della motivazione della Corte di merito; ha condiviso l'esclusione della particolare tenuità per l'abitualità del comportamento, essendovi tre precedenti specifici; ha altresì rilevato che la determinazione della pena è stata effettuata a partire dal minimo edittale. Ha però accolto il quarto motivo relativo alla recidiva: il ricorrente ha documentato l'ordinanza di estinzione degli effetti penali derivante dall'esito positivo dell'affidamento in prova, comunicata e rappresentata in appello; conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione recidiva, ha eliminato l'aumento per recidiva e ha rideterminato la pena complessiva in sei mesi di reclusione e euro 1.200,00 di multa; il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per la responsabilità penale dell'imputato; la Corte non ha ritenuto viziata la valutazione della responsabilità basata sulla prova testimonial e sugli elementi acquisiti.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti: è il capo di imputazione contestato (vendita di stupefacenti). La Corte ha confermato la sussistenza del reato sulla base delle risultanze di merito.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha escluso l'applicabilità perché ha ritenuto sussistente un comportamento abituale, avendo l'imputato almeno due reati precedenti specifici.

  • disp. att. art. 173, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamata come limite alla estensione delle motivazioni del ricorso; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti per la Cassazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Principio richiamato secondo cui il comportamento abituale che impedisce la configurabilità della causa di non punibilità sussiste se l'imputato ha commesso almeno due reati oltre quello in esame.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 39550 del 04/07/2017 (Mauri)

    Principio secondo cui l'estinzione degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova comporta che le relative condanne non possono essere considerate ai fini della recidiva.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 (Marcianò)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale sullo stesso principio di estinzione degli effetti penali e sua rilevanza ai fini della recidiva.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 41697 del 08/05/2018 (G.)

    Richiama il principio che l'estinzione può essere valutata in Cassazione se documentata dal ricorrente e se riguarda punto già devoluto ai giudici di merito.

Massime di principio

  • La credibilità di una dichiarazione della persona offesa può essere ritenuta sufficiente anche in assenza di rinvenimento di tutti gli oggetti o tracce evocati, purché la motivazione dei giudici di merito sia logica e congrua e non manifestamente illogica.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) è esclusa quando il comportamento sia abituale: la giurisprudenza richiede generalmente almeno due reati ulteriori rispetto al fatto in esame, soprattutto se i precedenti sono specifici e non eccessivamente remoti rispetto al fatto.
  • L'estinzione degli effetti penali derivante dall'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali impedisce che le relative condanne siano computate ai fini della recidiva; tale circostanza deve essere documentalmente provata e può essere fatta valere anche in Cassazione se la questione riguarda un punto già devoluto ai giudici di merito.
  • Se la Corte di legittimità accerta l'erronea applicazione della recidiva e può dedurne l'aumento dalla pena pronunciata in grado di merito, essa può annullare limitatamente a quella qualificazione e rideterminare la pena detraendo l'aumento connesso alla recidiva, senza rinvio.
  • In tema di determinazione della pena, il giudice deve motivare partendo dagli estremi edittali; contestazioni sulla mancata determinazione al minimo devono evidenziare errore logico o di calcolo per essere accolte.

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