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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03498/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di anni uno, mesi uno di reclusione ed euro 400 di multa per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Con un primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l'erroneo riconoscimento della propria responsabilità penale in relazione al delitto contestato. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge per mancata declaratoria della prescrizione, assumendo che il reato fosse già estinto al momento della decisione di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non deducibili in sede di legittimità: il primo perché mirava, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e del merito, attività preclusa al giudice di legittimità; il secondo perché manifestamente infondato, essendo il termine di prescrizione non ancora decorso, tenuto conto anche dei 166 giorni di sospensione del corso della prescrizione indicati nella sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    costituisce il titolo di reato per il quale l'imputato era stato condannato nei due gradi di merito; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, ma prende atto della contestazione e della conferma della responsabilità.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamato per affermare che, anche dopo la riforma del 2006, il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente alla Cassazione una rilettura autonoma degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    citata come riforma che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza modificare la preclusione per la Corte di cassazione di rivalutare il merito.

  • art. 95 D.P.R. n. 115/2002

    norma incriminatrice richiamata nella decisione di merito e oggetto del ricorso; la Corte di cassazione non entra nella sua interpretazione sostanziale.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio né la proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando la censura si traduce, in concreto, nella richiesta di una nuova valutazione delle prove o nella critica alla scelta del giudice di merito tra diverse letture del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con l'iter logico-giuridico seguito nella sentenza impugnata e si limita a prospettare doglianze generiche o alternative rispetto alla motivazione di merito.
  • La prescrizione non può essere dichiarata se, alla data della decisione impugnata, il termine non è ancora decorso, dovendo essere computate anche le sospensioni del corso della prescrizione indicate dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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