Cassazione Civile, Ordinanza n. 28256/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente culturale)
La controversia
Un regista di opere liriche agiva per il risarcimento del danno assumendo l'inadempimento di un accordo intervenuto con la fondazione teatrale nel 2003, che avrebbe previsto, in caso di futura riprogrammazione della Tosca o di noleggio dell'allestimento ad altri teatri, il suo coinvolgimento e la definizione del compenso. Deduceva inoltre di avere lavorato all'allestimento di Andrea Chenier, poi cancellato dal cartellone, e lamentava che: la Tosca era stata affidata nel 2010 ad altro regista; l'allestimento era stato noleggiato a un altro teatro senza informarlo; non era stato rispettato l'impegno a scritturarlo per altra produzione negli anni 2010 o 2011. La domanda era stata rigettata in primo e secondo grado per difetto di prova. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'integrazione del contratto del 29.4.2003 quale fonte delle obbligazioni future sulla Tosca; 2) omesso esame di dichiarazioni testimoniali che avrebbero confermato l'uso nel 2010 dell'allestimento da lui curato; 3) violazione degli artt. 1987 e/o 1988 c.c., sostenendo che la lettera del sovrintendente del 27.1.2009 costituirebbe impegno vincolante a scritturarlo per altra produzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto ai primi due motivi, la preclusione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; inoltre ha osservato che la censura sul preteso obbligo di affidare la regia atteneva semmai a una questione di violazione dell'art. 112 c.p.c. e non a un "fatto" decisivo omesso. Quanto al terzo motivo, ha ritenuto corretta l'interpretazione della missiva del sovrintendente come mera disponibilità a verificare la possibilità di una futura scrittura, priva di contenuto vincolante e non riconducibile a promessa di pagamento o ricognizione di debito. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio non consente di censurare questioni o punti della decisione, né la rivalutazione delle prove; richiede l'omesso esame di un fatto storico principale o secondario, controverso e decisivo.
In presenza di doppia conforme è preclusa la deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.
L'eventuale omissione di esame di una questione giuridica attiene semmai al vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non al vizio di omesso esame di un fatto.
La valutazione delle prove e delle presunzioni è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante il vizio motivazionale, quando si miri solo a sostituire una diversa lettura del materiale istruttorio.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività dell'impegno assunto nella lettera, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura di promessa o ricognizione di debito; la Corte ha escluso che la dichiarazione impugnata contenesse un riconoscimento o una promessa di pagamento.
Richiamato nella definizione di fatto principale o secondario ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per contestare la valutazione delle prove o per sollecitare una diversa ricostruzione del materiale istruttorio da parte del giudice di legittimità.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
- L'omessa pronuncia o l'erronea considerazione di una questione giuridica non integra, di regola, un omesso esame di fatto, ma va eventualmente dedotta come violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La valutazione della attendibilità delle prove testimoniali e presuntive appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di cassazione quando la censura miri solo a contrapporre una lettura alternativa degli elementi istruttori.
- Una dichiarazione con contenuto meramente programmatico, che esprima solo la disponibilità a verificare una futura possibilità di incarico, non costituisce di per sé promessa vincolante né riconoscimento di debito o di obbligazione risarcitoria.
- Per fondare una pretesa risarcitoria o di pagamento occorre individuare un effettivo rapporto obbligatorio fondamentale; in mancanza, la parte può eventualmente azionare altri titoli, come l'arricchimento senza causa, se ne ricorrono i presupposti.
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