Cassazione Civile, Ordinanza n. 19555/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Alcuni creditori ammessi al passivo di un fallimento avevano proposto domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura concorsuale, poi dichiarata inizialmente inammissibile per asserita tardività dal consigliere delegato della Corte d'appello. Il collegio della stessa Corte d'appello aveva invece accolto l'opposizione, ritenendo tempestiva la domanda, sussistente la legittimazione attiva dei creditori e applicabile il termine ragionevole di durata della procedura fallimentare pari a sei anni; aveva quindi liquidato l'indennizzo, senza escluderlo per la mancata soddisfazione dei crediti in ragione dell'incapienza dell'attivo. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), sostenendo che non dovesse riconoscersi alcun indennizzo perché i creditori erano consapevoli dell'esito negativo della procedura e dell'assoluta incapienza dell'attivo; con il secondo ha censurato la quantificazione dell'indennizzo, deducendo che la Corte territoriale avesse applicato un importo annuo di 600 euro con aumenti progressivi senza adeguata considerazione della complessità della procedura, dell'esito negativo e della pluralità delle parti; con il terzo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi relativi alla complessità della procedura fallimentare, alla presenza di numerosi giudizi connessi, di insinuazioni tardive e di attività necessarie per la massa, sostenendo che il termine ragionevole dovesse essere fissato in sette anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando la continuità con la giurisprudenza già consolidata secondo cui anche i creditori insinuati al passivo possono ottenere l'equa riparazione per la durata irragionevole della procedura fallimentare, senza che l'incapienza dell'attivo o la consapevolezza della difficoltà di soddisfacimento del credito equivalgano a infondatezza della pretesa. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la determinazione della misura dell'indennizzo e l'eventuale riduzione in ragione delle peculiarità del caso concreto rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, e perché la durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissata in via legale dalla normativa sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che i fatti dedotti non erano decisivi, poiché non avrebbero comunque potuto giustificare uno scostamento dal termine legale di durata ragionevole. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti; nessuna statuizione è stata resa per le parti intimate rimaste contumaci in cassazione. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2
il danno non patrimoniale da violazione della ragionevole durata del processo è normalmente conseguenza della lesione, salvo circostanze particolari che lo escludano; la norma va letta in conformità alla giurisprudenza CEDU.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2-quinquies, lett. a)
non esclude l'indennizzo per il creditore ammesso al passivo solo perché l'attivo è incapiente o il soddisfacimento è improbabile; la nozione di consapevole infondatezza non è assimilabile alla mera difficoltà di realizzo del credito.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 1 bis
la riduzione dell'indennizzo per la pluralità di parti o per la struttura del giudizio presupposto è rimessa al giudice di merito, entro il quadro legale.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 2
dopo la novella, la durata ragionevole delle procedure concorsuali è predeterminata dal legislatore e non è liberamente rimodulabile dal giudice di merito.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 bis, comma 3
la durata ragionevole delle procedure fallimentari va valutata secondo il parametro legale e la giurisprudenza di legittimità richiamata.
ai fini della misura dell'indennizzo rileva il credito azionato e, se inferiore, il credito ammesso al passivo.
l'ammissione al passivo conferma la fondatezza della pretesa del creditore ai fini dell'equa riparazione.
il concreto soddisfacimento in sede di riparto non incide sulla valutazione della fondatezza della domanda ai fini dell'indennizzo.
richiamato solo come termine di raffronto; la fattispecie dell'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), opera anche fuori dai casi di responsabilità aggravata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 10
escluso il raddoppio del contributo unificato nel caso di specie.
art. 111 Cost.
la disciplina dell'equa riparazione è letta in coerenza con la tutela costituzionale della ragionevole durata del processo.
art. 6 CEDU
la ragionevole durata del processo è parametro convenzionale di riferimento per la liquidazione dell'indennizzo.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per durata irragionevole di una procedura fallimentare, anche il creditore ammesso al passivo è legittimato a chiedere l'indennizzo, poiché l'ammissione al passivo attesta la non infondatezza della pretesa.
- La mera incapienza dell'attivo o la prevedibile difficoltà di soddisfacimento del credito non equivalgono a infondatezza originaria o sopravvenuta della domanda del creditore e non escludono automaticamente il danno non patrimoniale da ritardo.
- L'art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della legge Pinto non si applica al creditore insinuato al passivo solo perché la procedura si è conclusa senza riparti utili; occorre una reale consapevolezza di infondatezza della pretesa, non la sola consapevolezza dell'insufficienza del patrimonio.
- Dopo la novella della legge Pinto, la durata ragionevole delle procedure concorsuali è fissata dal legislatore e il giudice di merito non può discostarsene sulla base di una diversa valutazione della complessità del caso.
- La misura dell'indennizzo e l'eventuale riduzione per peculiari caratteristiche del giudizio presupposto rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione conforme ai criteri legali.
- Ai fini della liquidazione dell'equa riparazione nel giudizio di stato passivo, il parametro economico rilevante è il credito azionato o quello ammesso, se inferiore, non l'ammontare effettivamente ripartito nella procedura fallimentare.
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