Cassazione Penale, Ordinanza n. 15535/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva solo parzialmente riformato la condanna di primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti. La contestazione riguardava la valutazione della condotta come detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana e cocaina, rinvenute nell'autovettura e occultate sotto il sedile posteriore. Con il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., sostenendo che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, anche in considerazione dell'asserito uso personale della sostanza e della compatibilità con la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando il diniego delle attenuanti generiche nonostante il comportamento collaborativo e la ridotta capacità offensiva. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, non sviluppassero una critica specifica alla motivazione impugnata e fossero comunque diretti a contestare valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio, sorrette da motivazione non illogica. In particolare, ha confermato la lettura della Corte d'appello sulla finalità di spaccio, valorizzando la pluralità e varietà delle sostanze, il quantitativo complessivo e le modalità di occultamento. Ha inoltre ritenuto corretto il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., perché l'applicazione della fattispecie di lieve entità non implica automaticamente tale attenuante, la quale richiede un concreto accertamento dell'entità del vantaggio economico, qui mancante. Infine ha condiviso il diniego delle attenuanti generiche, fondato sull'assenza di elementi positivi e di effettiva resipiscenza, precisando che l'ammissione del fatto non comporta di per sé la concessione del beneficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice in tema di stupefacenti; nel caso richiamata per la detenzione finalizzata allo spaccio e per il rilievo della fattispecie di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La lieve entità non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; occorre un accertamento concreto del vantaggio economico.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede la concreta modestia del danno o del vantaggio, non essendo desumibile in via automatica dalla qualificazione del fatto come lieve entità.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e possono essere negate in assenza di elementi positivi o di effettiva resipiscenza.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante patrimoniale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Censura di vizio di motivazione dedotta dal ricorrente in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
- La destinazione allo spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali convergenti, quali la pluralità e la varietà delle sostanze, il quantitativo complessivo e le modalità di occultamento, anche quando non sia provato un singolo atto di cessione.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non si applica automaticamente per il solo fatto che la condotta sia stata qualificata come di lieve entità; occorre una concreta verifica dell'effettiva modesta offensività economica del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non illogico, dell'assenza di elementi positivi e di effettiva resipiscenza; la mera ammissione del fatto non è sufficiente se coincide con una presa d'atto dell'evidenza probatoria.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica purché indichi gli elementi ritenuti decisivi, senza necessità di confutare singolarmente ogni deduzione difensiva.
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