Cassazione Civile, Ordinanza n. 19480/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente beneficiario)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da un erede che chiedeva di accertare la falsità di un testamento olografo attribuito a un parente defunto, nel quale era stata istituita erede universale un'arciconfraternita e disposti vari legati a favore di enti e persone fisiche. In primo grado la domanda era stata respinta sulla base di una consulenza grafologica che aveva ritenuto autentico il testamento. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, in sintesi, tre censure: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla consulenza tecnica d'ufficio e sulla metodologia grafologica adottata, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati diversi elementi ritenuti sintomatici della non autenticità del testamento; 2) violazione di norme processuali e costituzionali, assumendo che la Corte d'appello avesse disposto chiarimenti al CTU ma poi avesse recepito acriticamente le conclusioni peritali senza approfondire i rilievi critici della parte; 3) illegittimità della regolamentazione delle spese di lite e delle spese di CTU, lamentando la riforma della compensazione integrale disposta in primo grado e la condanna al pagamento della maggior parte delle spese nei due gradi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili e comunque manifestamente infondati: il primo era precluso dalla disciplina del giudizio di "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., oltre a risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il secondo non coglieva vizi di violazione di legge ma censurava, in realtà, il modo in cui il giudice di merito aveva valutato le risultanze della consulenza e scelto di aderire alle conclusioni del CTU. La Corte ha ribadito che, in tema di testamento olografo, chi ne contesta l'autenticità propone un'azione di accertamento negativo e grava su di lui l'onere della prova; inoltre il giudice di merito può valutare la CTU grafologica, il metodo adottato e l'opportunità di disporre chiarimenti o integrazioni, senza che tali scelte siano censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la liquidazione e ripartizione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non essendo richiesta una proporzione esatta tra soccombenza e riparto delle spese. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito applicabile ratione temporis
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. contro la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto (doppia conforme)
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
la formulazione dei motivi deve essere specifica e autosufficiente; la loro carenza determina inammissibilità
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non più il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione
richiamato in relazione alla nozione di "stesse ragioni" poste a base delle decisioni di merito
indica i requisiti formali-sostanziali del testamento olografo: scrittura, data e sottoscrizione autografe del testatore
la mancanza dei requisiti dell'olografo determina nullità del testamento
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte d'appello
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte d'appello
invocato dal ricorrente, ma non ritenuto violato dalla Corte d'appello
art. 111, comma 6, Cost.
invocato in relazione all'obbligo di motivazione, ma non ritenuto violato
la valutazione delle prove e la scelta delle fonti del convincimento appartengono al giudice di merito
richiamato per escludere che in cassazione possa riaprirsi la fase di contraddittorio tecnico sulle critiche alla consulenza
regola la condanna alle spese secondo soccombenza
la compensazione totale o parziale delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Chi contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre una domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e sopporta l'onere di provare la falsità del documento.
- Il testamento olografo è valido solo se interamente scritto, datato e sottoscritto dal testatore; la mancanza di tali requisiti comporta nullità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura sulla motivazione in una nuova valutazione del materiale istruttorio o della consulenza tecnica d'ufficio.
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La scelta del giudice di merito di aderire a una CTU grafologica, di adottare una certa metodologia tecnica e di disporre o meno chiarimenti o integrazioni rientra nel suo potere discrezionale, purché sia resa una motivazione non apparente.
- La regolazione delle spese processuali e delle spese di consulenza tecnica segue il criterio della soccombenza, ma la misura della ripartizione e l'eventuale compensazione restano affidate alla discrezionalità del giudice di merito e non richiedono una proporzione matematica tra accoglimento e spese poste a carico della parte soccombente.
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