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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35451/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze relative alla motivazione e alla commisurazione della pena secondo l’art. 133 c.p. non corrispondono ad alcuna delle categorie tassative previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il GUP del Tribunale di Monza, con sentenza del 14 aprile 2026, ha applicato all’imputato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena concordata di tre anni e tre mesi di reclusione e 14.000 euro di multa per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all’art. 337 c.p. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione: sosteneva che fosse stata applicata una pena più grave di quella che sarebbe risultata da una corretta applicazione dei criteri dell’art. 133 c.p. La Corte ha rilevato che la censura, peraltro formulata genericamente e riferita alla pena concordata dalle parti, non rientra nei motivi tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per impugnare una sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Monza ha applicato a Mouloud Elarfaoui, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa

    La disposizione è richiamata quale base della sentenza di applicazione della pena concordata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, e vigente dal 3 agosto 2017, stabilisce che il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammesso soltanto per motivi riguardanti: a) l'espressione della volontà dell'imputato; b) il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; c) l'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per le quattro categorie di motivi indicate dalla norma; la generica contestazione della motivazione e della commisurazione della pena non è ammissibile.

  • art. 133 c.p.

    Nel caso di specie il ricorrente non ha prospettato alcuno dei motivi tassativamente indicati da tale disposizione, limitandosi a denunciare, peraltro genericamente, vizi motivazionali e la violazione dell'art. 133 cod. pen., pur a fronte della pena applicata, corrispondente a quella concordata dalle parti.

    La deduzione di un’errata applicazione dei criteri di commisurazione della pena dell’art. 133 c.p., se proposta contro una sentenza di patteggiamento senza rientrare nei motivi tassativi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non consente l’accesso al ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 337 cod. pen.

    La disposizione individua uno dei reati per i quali è stata applicata la pena concordata; la decisione non esamina nel merito la configurabilità del reato.

  • art. 337 c.p.

    in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e all'art. 337 cod. pen.

    La disposizione individua uno dei reati per i quali è stata applicata la pena concordata; la decisione non esamina nel merito la configurabilità del reato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è circoscritto ai motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell’imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura generica relativa ai vizi di motivazione o alla valutazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p., quando la pena applicata corrisponde a quella concordata, non è proponibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento se non riconducibile a uno dei motivi tassativi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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