Cassazione Civile, Ordinanza n. 32360/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un atto di intimazione di pagamento emesso a seguito di cartelle relative a tasse automobilistiche per gli anni 2006-2007. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'accoglimento del ricorso avverso l'intimazione; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione solo sul capo delle spese di lite, ma aveva liquidato i compensi professionali per entrambi i gradi di merito in importi complessivi inferiori ai minimi risultanti dai parametri del d.m. n. 55 del 2014, pur in presenza di una causa di valore fino a euro 1.100,00. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2233, comma 2, c.c., 15, commi 1, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli artt. 4 e 5 e delle tabelle del d.m. n. 55 del 2014, sostenendo che la liquidazione operata dalla CTR, globale e immotivatamente inferiore ai minimi tabellari, fosse lesiva del decoro professionale dell'avvocato.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che, nella liquidazione delle spese processuali dopo il d.m. n. 55 del 2014, i parametri forensi costituiscono criteri di orientamento e misura economica standard della prestazione, e che il giudice può discostarsene, ma non può spingersi fino a liquidare compensi praticamente simbolici o comunque inferiori ai minimi tabellari senza adeguata motivazione, in violazione dell'art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto la CTR aveva liquidato i compensi per primo e secondo grado in misura inferiore al totale minimo tabellare, senza idonea giustificazione. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuova liquidazione dei compensi professionali dei due gradi di merito, oltre alle spese vive documentate e alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
costituisce il parametro processuale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
impone che il compenso del professionista sia adeguato al decoro della professione e impedisce la liquidazione di somme meramente simboliche o non consone
art. 15, commi 1, 2-ter e 2-quinquies, d.lgs. n. 546/1992
regola la liquidazione delle spese nel processo tributario secondo i parametri applicabili
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 5
i parametri e le tabelle allegate individuano criteri di orientamento e la misura standard del valore della prestazione professionale nella liquidazione giudiziale delle spese
Tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55
costituisce il riferimento tabellare per la determinazione dei compensi nel caso esaminato, in relazione al valore della causa
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, i parametri forensi non hanno più natura di minimi inderogabili in senso assoluto, ma restano criteri di orientamento che fissano la misura economica standard della prestazione professionale.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi o applicare le riduzioni consentite, ma deve evitare di scendere sotto importi concretamente simbolici o inferiori ai minimi tabellari senza fornire una motivazione adeguata e specifica.
- L'art. 2233, comma 2, c.c. opera come limite esterno alla discrezionalità del giudice nella liquidazione delle spese, impedendo che il compenso riconosciuto all'avvocato sia incongruo rispetto al decoro della professione.
- Quando la liquidazione delle spese è globale e inferiore ai parametri applicabili, la mancanza di una giustificazione puntuale integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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