Cassazione Penale, Ordinanza n. 23574/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una rilettura dei fatti, attività precluse al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Milano deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della propria responsabilità penale. La censura, per come descritta nel testo, mirava sostanzialmente a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione delle risultanze di merito, senza un effettivo confronto specifico con il ragionamento decisorio della corte territoriale.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Indica la norma incriminatrice per i fatti oggetto di condanna; il testo non sviluppa il contenuto sostanziale della fattispecie, limitandosi a registrare la contestazione e la conferma della condanna.
La modifica legislativa richiamata non ha ampliato il sindacato di legittimità fino a consentire una rivalutazione del fatto o delle prove: il controllo della Cassazione resta limitato al vizio di motivazione nei confini tradizionali.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., senza incidere sul divieto per la Cassazione di procedere a una pura rilettura delle prove.
È la base implicita della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria conseguente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, perché la valutazione del materiale probatorio appartiene in via esclusiva al giudice di merito.
- Il vizio di motivazione deducibile in Cassazione non può risolversi nella mera prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle prove o delle circostanze già esaminate dal giudice di merito.
- Anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione resta esterno e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dalla sentenza impugnata e che si limiti a richiedere una rivisitazione del compendio probatorio.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
- Le censure sulla responsabilità penale devono evidenziare un effettivo vizio di motivazione o di diritto e non possono limitarsi a una richiesta di diversa ricostruzione del fatto.
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