Cassazione Civile, Ordinanza n. 23298/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni relativo all'anno d'imposta 2011, commisurato al 25% dei costi indebitamente dedotti da una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nella compravendita di autovetture e aveva imputato la violazione alle persone fisiche ritenute autrici del disegno evasivo/elusivo, nonché amministratori o liquidatori di fatto della società; una delle resistenti era indicata anche quale legale rappresentante e socia unica della società estinta. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo decisiva l'estinzione della società e l'inapplicabilità retroattiva dell'art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014, escludendo altresì la responsabilità del liquidatore. In Cassazione l'Agenzia deduceva, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 d.lgs. 546/1992, in combinato con l'art. 132, n. 4, c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; i controricorrenti eccepivano l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, tecnica dell'assemblaggio, difetto di interesse e preteso giudicato interno.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR era soltanto apparente, perché il giudice d'appello aveva annullato l'atto riferendosi alla società estinta, mentre dall'atto impugnato risultava che la sanzione era stata invece irrogata alle persone fisiche quali autori della violazione e responsabili a titolo proprio. La sentenza di merito non aveva inoltre verificato in modo intellegibile la reale consistenza delle contestazioni e dei titoli di responsabilità, limitandosi ad affermazioni svincolate dalla fattispecie concreta. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare i fatti e gli atti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia della nullità della sentenza per vizi che attengono all'esistenza della motivazione in sé, nei limiti del minimo costituzionale.
richiamato nel motivo come norma processuale violata in combinato con le altre disposizioni sulla motivazione della sentenza tributaria.
richiamato nel motivo per censurare la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione; la loro mancanza o apparenza integra nullità.
richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
evocato nelle eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse, ma ritenuto non ostativo poiché la motivazione della CTR non consentiva di verificare un giudicato interno.
art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014
richiamato dalla CTR per negarne l'applicabilità retroattiva; la Cassazione osserva però che, nel caso concreto, il tema non era decisivo rispetto ai titoli di responsabilità delle persone fisiche.
richiamato come base della responsabilità di chi ha agito come liquidatore o amministratore di fatto per il pagamento delle somme dovute dalla società estinta.
richiamato come ulteriore titolo di responsabilità della socia unica e legale rappresentante della società cancellata.
Massime di principio
- La motivazione apparente sussiste quando la sentenza enuncia formule astratte o apodittiche ma non collega tali affermazioni alla concreta fattispecie e agli atti di causa, rendendo impossibile il controllo di logicità e completezza della decisione.
- Nel giudizio di legittimità è denunciabile il vizio motivazionale solo nei limiti del "minimo costituzionale": restano rilevanti la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.
- In materia tributaria, l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse o per giudicato interno non può essere accolta se la sentenza impugnata non consente di individuare con precisione quali capi siano stati effettivamente devoluti e quali rationes decidendi siano state censurate.
- Quando l'atto impositivo è rivolto a persone fisiche quali autori della violazione o responsabili a titolo proprio, la decisione che lo annulla assumendo erroneamente che il destinatario sia la società ormai estinta è viziata perché si fonda su un presupposto fattuale non corrispondente al contenuto dell'atto.
- La qualificazione dei titoli di responsabilità deve essere effettuata sulla base del contenuto concreto dell'atto contestato e non mediante richiami generici all'estinzione della società o all'inapplicabilità retroattiva di norme successive se tali profili non sono decisivi rispetto alla pretesa sanzionatoria.
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