Cassazione Civile, Ordinanza n. 21380/2021 del 26/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (garante)
La controversia
Una società di recupero/gestione crediti, quale rappresentante del soggetto subentrato nella titolarità del credito ipotecario, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dalla terza esecutata, aveva dichiarato la nullità di due atti di concessione di ipoteca volontaria su un immobile di proprietà della stessa. La vicenda originava da un'espropriazione immobiliare promossa sulla base di un'ipoteca concessa a garanzia di un mutuo fondiario; la Corte territoriale aveva ritenuto nulli gli atti di concessione dell'ipoteca per inesistenza della causa in concreto, valorizzando varie circostanze fattuali, tra cui la contestuale risoluzione di un preliminare di compravendita relativo agli immobili ipotecati e la destinazione delle somme mutuate al ripianamento dei debiti della società mutuataria. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 38 T.U.B., assumendo che il mutuo fondiario non è mutuo di scopo e che era illegittimo far discendere la nullità dell'ipoteca dalla finalità di ripianamento dei debiti della società finanziata. Con il secondo e il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione delle prove e l'accertamento della destinazione delle somme mutuate, e sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente apprezzato gli elementi istruttori offerti dall'opponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non aveva affermato la nullità del mutuo fondiario per violazione di un preteso scopo del finanziamento, ma aveva invece ricondotto la nullità direttamente alla inesistenza della causa concreta degli atti di concessione di ipoteca, sulla base di una complessiva ricostruzione fattuale. Ha inoltre rilevato che il secondo e il terzo motivo erano privi di specificità e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. Nulla è stato disposto sulle spese, non avendo gli intimati svolto difese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per l'opposizione all'esecuzione proposta dalla terza esecutata
richiamato dal ricorrente per sostenere l'irrilevanza della destinazione della somma mutuata nel mutuo fondiario
richiamato come norma sull'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità
richiamato con riferimento all'efficacia probatoria dell'atto pubblico, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito
la sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui si alleghi l'attribuzione alla prova di un valore diverso da quello legale o il mancato uso del prudente apprezzamento nei casi consentiti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte ha rilevato la mancanza di specificità nella descrizione dei fatti, degli atti e dei documenti rilevanti
parametro formale di deduzione delle violazioni di legge invocate nei motivi
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato in via sistematica per delimitare il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il mutuo fondiario non può essere automaticamente qualificato come mutuo di scopo; la destinazione concreta della somma erogata non è di per sé idonea a fondare la nullità del finanziamento.
- La nullità di un atto di concessione di ipoteca può essere affermata per difetto di causa concreta sulla base di una valutazione complessiva delle circostanze di fatto, senza che ciò implichi necessariamente la nullità del mutuo garantito.
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve colpire la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura si indirizza contro una diversa motivazione non effettivamente posta a base della decisione, è inammissibile.
- Le censure ex artt. 2697 e 2700 c.c. e 115-116 c.p.c. devono essere formulate con specificità e non possono risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disatteso il criterio del prudente apprezzamento nei casi in cui è normativamente imposto; non è sufficiente lamentare una cattiva valutazione delle prove.
- Il sindacato di cassazione non consente di sostituire l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito con una diversa ricostruzione delle risultanze istruttorie, se la motivazione è esistente e non affetta da vizi radicali.
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