Cassazione Civile, Ordinanza n. 18418/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ha impugnato dinanzi al giudice tributario l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento relative ai contributi dovuti per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per gli anni 2013, 2014 e 2015. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello incidentale dell'Autorità contro la decisione di primo grado, aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. In Cassazione la società ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 133 d.lgs. 104/2010 e dell'art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che la controversia rientra nella giurisdizione tributaria perché i contributi in questione hanno natura tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha ribadito che i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno natura tributaria, poiché sono prestazioni patrimoniali imposte per legge, coattive, prive di sinallagma e commisurate al fatturato quale indice di capacità contributiva. Ha quindi affermato la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alla riscossione di tali contributi, ha cassato la sentenza impugnata, ha dichiarato la giurisdizione tributaria e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
va letto nel senso che la giurisdizione esclusiva amministrativa sui provvedimenti dell'Autorità non comprende le controversie sul contributo di funzionamento, che restano attribuite al giudice tributario
art. 2, comma 1, d.lgs. 546/1992
attribuisce al giudice tributario la giurisdizione generale in materia di tributi, comprendendo anche le controversie sulla riscossione dei contributi di funzionamento dell'Autorità
art. 10, commi 7 ter e 7 quater, l. 287/1990
i contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte a carattere tributario
la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione quando le Sezioni Unite si siano già pronunciate sul punto
art. 111 Cost.
il principio di ragionevole durata del processo giustifica la decisione della questione da parte della sezione semplice senza nuovo rinvio alle Sezioni Unite
Massime di principio
- I contributi imposti per il funzionamento di un'autorità indipendente, quando siano coattivi, privi di sinallagma e commisurati a un parametro espressivo di capacità contributiva, hanno natura tributaria.
- Le controversie relative alla riscossione di contributi aventi natura tributaria rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, che è piena ed esclusiva e comprende anche gli atti del procedimento impositivo e di riscossione.
- La previsione di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per i provvedimenti di un'autorità indipendente non si estende alle controversie concernenti il contributo di funzionamento dell'ente, quando questo abbia natura tributaria.
- La sezione semplice della Corte di cassazione può decidere la questione di giurisdizione senza rimetterla alle Sezioni Unite se su quella questione le Sezioni Unite si sono già pronunciate, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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