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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20106/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello denunciando, tra altri vizi, la nullità per mancata citazione del difensore di fiducia nominato all'atto dell'identificazione (avv. Ciro Arino) rispetto al decreto di citazione a giudizio, notificato invece al difensore d'ufficio. Sono stati anche dedotti vizi relativi alla comunicazione per l'udienza di appello, alla violazione del diritto di difesa per impedimento di proporre nuovi motivi e censure sulla valutazione della prova in relazione alla condanna per minaccia aggravata. Inoltre è stata discussa la tardività della richiesta di trattazione orale (violazione dell'art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 e successive modifiche). Il Collegio ha accertato che l'imputata aveva nominato difensore di fiducia al momento della notifica dell'avviso ex art. 415-bis (verbale 25/9/2018), che però non fu citato per il giudizio (il decreto di citazione ex art. 550 fu notificato il 24/3/2021 al difensore d'ufficio), con la conseguente nullità assoluta per omessa citazione del difensore di fiducia quando la sua presenza era obbligatoria.

La decisione

Il primo motivo (nullità per omessa citazione del difensore di fiducia) è stato ritenuto fondato. La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e la sentenza di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il proseguimento del procedimento. Le altre censure sono state ritenute assorbite. Inoltre è stata respinta la richiesta di trattazione orale come tardiva rispetto al termine perentorio previsto dalla normativa vigente.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    "La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria"

    Termine perentorio e rigoroso per la richiesta di trattazione orale: la presentazione oltre il termine di 25 giorni liberi è tardiva e inammissibile; la disciplina è stata estesa e modificata da successivi provvedimenti (d.lgs. 150/2022, d.l. 215/2023).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    L'omessa notifica dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato integra nullità assoluta quando la sua presenza sia obbligatoria; tale nullità non è sanata dalla notifica al difensore d'ufficio.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua le ipotesi di nullità assoluta; la Corte ha ritenuto che l'omessa citazione del difensore di fiducia rientri in queste ipotesi.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Momento processuale in cui la parte è stata identificata e ha nominato difensore di fiducia; tale nomina è rilevante ai fini dell'obbligo di citazione del difensore per il giudizio successivo.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Regola il decreto di citazione a giudizio; nel caso la notificazione del decreto non è stata eseguita al difensore di fiducia, ma al difensore d'ufficio, determinando la nullità.

  • art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di difensore d'ufficio in caso di mancata comparizione del difensore; la Corte ha affermato che la presenza di un difensore d'ufficio non supplisce all'omessa citazione del difensore di fiducia quando la sua presenza è obbligatoria.

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Rilevante rispetto alle doglianze sulla regolarità delle notifiche per l'udienza d'appello; la Corte ha esaminato la questione ma ha pronunciato l'annullamento per motivo più grave (omessa citazione del difensore di fiducia).

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma relativa al diritto di difesa in appello e all'introduzione di nuovi motivi; la censura relativa a limitazioni nel proporre nuovi motivi è stata assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di minaccia aggravata per la quale era stata confermata la responsabilità in appello; la discussione sulla valutazione della prova e sull'applicazione dell'aggravante è stata assorbita dalla nullità dichiarata.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 94, comma 2

    Normativa che disciplina termini e modalità delle impugnazioni e della richiesta di trattazione orale: la Corte ha ritenuto applicabili le modifiche normative e ha richiamato il termine perentorio per la richiesta di trattazione orale.

  • decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, art. 11, comma 7

    Modifica normativa richiamata dalla Corte in relazione all'applicabilità dei termini per la richiesta di trattazione orale alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024; ha inciso sul rigetto della domanda difensiva per tardività.

Massime di principio

  • La nomina di un difensore di fiducia all'atto dell'identificazione impone l'obbligo di citarlo per il giudizio successivo: la mancata notifica al difensore di fiducia integra una nullità assoluta se la sua presenza è obbligatoria e comporta l'annullamento degli atti, anche se un difensore d'ufficio è presente in udienza.
  • Le nullità assolute che attengono al diritto di difesa devono essere denunciate anche in sede di Cassazione e non sono sanate da avvenute difese sostitutive (difensore d'ufficio); ove accertate, possono condurre all'annullamento senza rinvio e alla trasmissione degli atti per ulteriore corso.
  • I termini per la richiesta di trattazione orale (art. 23, comma 8 e successive modifiche) sono perentori e vanno rispettati: la presentazione oltre il termine di 25 giorni liberi prima dell'udienza è tardiva e il relativo istanza può essere rigettata.
  • Quando una censura sostanziale (es. nullità per omessa notifica del difensore) è fondata, le altre questioni processuali e di merito (es. valutazione della prova, applicazione di aggravanti) possono risultare assorbite e non ulteriormente esaminate dalla Corte di legittimità.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe, è fondamentale documentare tempestivamente la nomina del difensore di fiducia e verificare che tutte le notifiche processuali (in particolare il decreto di citazione a giudizio) siano eseguite a favore del difensore nominato; in caso di omissione, va tempestivamente prospettata la nullità rilevabile anche d'ufficio.

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