Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della CTR che, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva ridotto la pretesa fiscale relativa all'anno 2003 su parte dell'indennità di recesso corrisposta al socio uscente di un'associazione tra professionisti. La CTR aveva ritenuto tassabile solo la differenza tra l'importo accertato e quanto il contribuente aveva già dichiarato in anni precedenti come compensi di partecipazione, valorizzando una sorta di compensazione tra redditi già tassati e somme poi percepite. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione delle norme del TUIR sul reddito di partecipazione e del principio di trasparenza, sostenendo che tali redditi debbano essere dichiarati e tassati indipendentemente dall'effettiva percezione e che non fosse consentita una compensazione di quel tipo. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il giudizio era stato instaurato solo tra contribuente e Agenzia, senza la partecipazione dell'associazione professionale e degli altri associati, nonostante la controversia attenesse a elementi comuni della posizione fiscale derivante dall'accertamento relativo all'associazione e ai partecipanti.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e riesamini l'originaria impugnazione, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per il principio di trasparenza e di imputazione automatica dei redditi delle associazioni tra professionisti ai partecipanti, indipendentemente dalla percezione
art. 11, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
citato nel motivo come norma del TUIR asseritamente violata
art. 16, comma 1, lett. l), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
citato nel motivo come norma del TUIR asseritamente violata
art. 47, comma 7, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
citato nel motivo come norma del TUIR asseritamente violata
art. 127 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
citato nel motivo come norma del TUIR asseritamente violata
art. 6 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42
citato nel motivo come norma regolamentare asseritamente violata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la possibilità di riunione dei giudizi dopo l'integrazione del contraddittorio
Massime di principio
- Nei giudizi tributari relativi a rettifiche fondate su elementi comuni a una pluralità di soggetti, ricorre un litisconsorzio necessario originario; il processo non può essere validamente celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando la controversia riguarda l'accertamento del reddito prodotto da un'associazione tra professionisti e la correlata imputazione ai partecipanti, la lite investe inscindibilmente sia l'ente associativo sia tutti gli associati, salvo questioni strettamente personali.
- Il principio di trasparenza nell'imposizione dei redditi di partecipazione comporta l'automatica imputazione del reddito ai partecipanti, indipendentemente dall'effettiva percezione, ma tale tema non può essere deciso validamente se manca il necessario contraddittorio con tutti i cointeressati.
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