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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione della CTR che, in parziale accoglimento dell'appello del contribuente, aveva ridotto la pretesa fiscale relativa all'anno 2003 su parte dell'indennità di recesso corrisposta al socio uscente di un'associazione tra professionisti. La CTR aveva ritenuto tassabile solo la differenza tra l'importo accertato e quanto il contribuente aveva già dichiarato in anni precedenti come compensi di partecipazione, valorizzando una sorta di compensazione tra redditi già tassati e somme poi percepite. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione delle norme del TUIR sul reddito di partecipazione e del principio di trasparenza, sostenendo che tali redditi debbano essere dichiarati e tassati indipendentemente dall'effettiva percezione e che non fosse consentita una compensazione di quel tipo. La Corte, tuttavia, ha rilevato preliminarmente che il giudizio era stato instaurato solo tra contribuente e Agenzia, senza la partecipazione dell'associazione professionale e degli altri associati, nonostante la controversia attenesse a elementi comuni della posizione fiscale derivante dall'accertamento relativo all'associazione e ai partecipanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 e riesamini l'originaria impugnazione, statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi a rettifiche fondate su elementi comuni a una pluralità di soggetti, ricorre un litisconsorzio necessario originario; il processo non può essere validamente celebrato senza la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la controversia riguarda l'accertamento del reddito prodotto da un'associazione tra professionisti e la correlata imputazione ai partecipanti, la lite investe inscindibilmente sia l'ente associativo sia tutti gli associati, salvo questioni strettamente personali.
  • Il principio di trasparenza nell'imposizione dei redditi di partecipazione comporta l'automatica imputazione del reddito ai partecipanti, indipendentemente dall'effettiva percezione, ma tale tema non può essere deciso validamente se manca il necessario contraddittorio con tutti i cointeressati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioLitisconsorzio necessario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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