Cassazione Civile, Ordinanza n. 29415/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una creditrice aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito complessivo di euro 81.095,57, con collocazione privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., ma il giudice delegato aveva ammesso solo euro 6.198,42 perché il residuo era documentato soltanto da un decreto ingiuntivo ritenuto non opponibile alla massa. Il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., ha confermato il rigetto rilevando che il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo quando, in assenza di opposizione, sia dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dopo il controllo della notificazione, mentre nel caso concreto il timbro di definitiva esecutorietà era stato apposto solo dopo la dichiarazione di fallimento. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., 45 l. fall. e 647 c.p.c., sostenendo che il principio applicato dal tribunale fosse errato o comunque non pertinente; ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme nella parte in cui escludono l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà anteriore al fallimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 l. fall. e 647 c.p.c., richiamando un precedente conforme, e ha ritenuto inammissibile il motivo ex art. 360-bis c.p.c. perché la censura non si confrontava con un orientamento di legittimità consolidato. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza statuire sulle spese per mancata difesa del fallimento intimato, e ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina l'opposizione allo stato passivo, utilizzata come rimedio per contestare l'esclusione o la parziale ammissione del credito.
richiamato quale titolo del privilegio invocato per il credito di lavoro insinuato al passivo.
il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale e può costituire titolo opponibile solo se, in mancanza di opposizione o di costituzione dell'opponente, il giudice ne dichiari l'esecutorietà dopo il controllo della notificazione.
è coerente con la regola della non opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di dichiarazione di esecutorietà anteriore alla dichiarazione di fallimento.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha escluso il contrasto prospettato.
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa.
il motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorso non ha offerto argomenti idonei a superare l'orientamento consolidato della Corte.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
Massime di principio
- Il decreto ingiuntivo non opposto non è automaticamente opponibile alla procedura fallimentare: acquista efficacia di giudicato sostanziale solo quando sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dopo il controllo sulla ritualità della notificazione.
- In sede di verifica del passivo, il creditore che fondi la propria pretesa su un decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà anteriore al fallimento deve fornire ulteriore prova del credito, perché il solo provvedimento monitorio non basta a vincolare la massa.
- La questione di legittimità costituzionale delle norme che escludono l'opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo di esecutorietà anteriore è manifestamente infondata se l'interpretazione applicata è coerente con la cristallizzazione degli effetti del fallimento e con la tutela del contraddittorio nella verifica del passivo.
- Ai fini dell'art. 360-bis c.p.c., il ricorso è inammissibile quando si limita a contestare un principio di diritto già consolidato senza offrire argomenti seri per un mutamento dell'orientamento di legittimità.
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