Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33090/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di riscuotere contributi previdenziali dovuti per l'anno 2009 in relazione alla mancata iscrizione alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva ritenuto estinto il credito per prescrizione, assumendo che tra la scadenza del debito (16 giugno 2010) e la richiesta di pagamento dell'INPS (17 luglio 2015) fosse decorso il termine prescrizionale senza atti interruttivi. In cassazione l'INPS deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, l. n. 98/2011, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi, fatto che avrebbe integrato un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità. Ha rilevato che la questione della sospensione della prescrizione è in astratto rilevabile d'ufficio, ma solo se i fatti rilevanti risultano ritualmente acquisiti e provati nel giudizio di merito. Nel caso concreto l'INPS non ha dimostrato che la dichiarazione dei redditi fosse stata prodotta nei gradi di merito e, comunque, nel ricorso non ha trascritto il documento né ha indicato in modo autosufficiente gli elementi necessari a verificare la doglianza. Inoltre, la censura era formulata come violazione di legge, mentre l'eventuale occultamento doloso del debito costituiva un accertamento di fatto, non automaticamente desumibile dalla sola mancata compilazione del quadro RR. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e l'INPS è stata condannata alle spese, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Invocato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte non ne affronta il merito perché reputa inammissibile il motivo per difetto di specificità.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Invocato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione per dolo del debitore; la Corte osserva che l'eventuale occultamento doloso è questione di fatto e richiede prova e specifica allegazione.

  • art. 2, comma 26, L. n. 335/1995

    Richiamato come base del credito contributivo relativo alla Gestione separata.

  • art. 18, comma 12, L. n. 98/2011

    Richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina del credito contributivo oggetto di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte rileva che il profilo dedotto implicava un accertamento di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale in cassazione con proposta del relatore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della censura, senza rinvii a fonti esterne o ad atti non trascritti nel ricorso.
  • La deduzione della sospensione della prescrizione per comportamento doloso del debitore richiede che i fatti rilevanti siano stati ritualmente allegati e provati nel giudizio di merito; non basta una mera affermazione apodittica nel ricorso.
  • Non può configurarsi un automatismo tra omessa compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi e occultamento doloso del debito contributivo: l'idoneità del comportamento a sospendere la prescrizione va accertata in concreto come questione di fatto.
  • La rilevabilità d'ufficio di una questione giuridica non esonera la parte dall'onere di indicare e dimostrare i fatti costitutivi, impeditivi o modificativi su cui la questione si fonda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.