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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18478/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia nasce da un'azione proposta dinanzi al Tribunale per ottenere l'accertamento negativo di una servitù di passaggio, la rimozione di una recinzione apposta su una particella catastale, il rilascio della porzione di fondo occupata, la riduzione in pristino e il risarcimento dei danni. I convenuti avevano eccepito l'usucapione e sostenuto che il loro titolo di acquisto del 1984, con allegato frazionamento e planimetria, dimostrasse che il confine tra i fondi correva lungo la mezzeria di una strada interpoderale. In primo grado e in appello le domande attoree sono state accolte. Nel ricorso per cassazione la parte convenuta ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse dato priorità al titolo di acquisto del 1984 e al relativo frazionamento n. 976/84, da cui si sarebbe dovuto desumere un confine diverso, nonché che avesse ricostruito erroneamente la comune intenzione delle parti e l'esatta linea di confine senza esaminare prima gli atti cronologicamente anteriori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del confine, ma che la decisione d'appello fosse conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di determinazione dei confini tra fondi frazionati. In particolare, in presenza di più frazionamenti e di acquisti in tempi diversi, il frazionamento allegato al titolo più risalente assume rilievo sussidiario solo in mancanza di altri elementi di certezza; inoltre, la determinazione del confine può fondarsi sul frazionamento allegato al contratto originario solo se tale frazionamento sia stato richiamato con valore negoziale vincolante nei successivi atti di trasferimento. Poiché la Corte d'appello aveva fatto applicazione di tali criteri e il ricorso non prospettava ragioni idonee a mutare l'orientamento, è stata confermata la soccombenza della parte ricorrente, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La censura di ricorso richiamava il vizio di motivazione apparente o mancante, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito fosse sorretta da un percorso argomentativo conforme a diritto e non sindacabile nei termini prospettati.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una diversa interpretazione dei titoli di acquisto e la ricerca della comune intenzione delle parti; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione utile a fondare il ricorso, poiché la ricostruzione del confine era stata effettuata secondo criteri coerenti con la giurisprudenza.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per sostenere l'interpretazione sistematica dei documenti contrattuali e catastali; la Corte non ha ravvisato un errore di diritto nella lettura compiuta dal giudice di merito.

  • art. 950, comma 2, c.c.

    "ogni mezzo di prova è ammesso"

    È la regola che impone di determinare la linea di confine mediante tutti gli elementi probatori disponibili; il richiamo serve a spiegare che il frazionamento più risalente non ha prevalenza assoluta ma solo sussidiaria, in assenza di altri elementi di certezza.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le questioni di diritto erano state decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità e i motivi non offrivano elementi per mutare orientamento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nella determinazione del confine tra fondi frazionati, il frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente ha rilievo solo sussidiario e opera in mancanza di altri elementi di certezza.
  • Il confine tra due fondi può essere ricostruito sulla base dei titoli di acquisto, delle risultanze catastali, dei frazionamenti e, se necessario, di ogni altro mezzo di prova, secondo la regola dell'art. 950 c.c.
  • Il frazionamento originario non prevale automaticamente sui successivi atti di trasferimento: esso assume valore decisivo solo se nei successivi titoli sia stato richiamato con valore negoziale vincolante.
  • In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione del confine già compiuta dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso conforme a diritto comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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