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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16816/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un soggetto, sulla base di un assegno bancario tratto nel 2014, otteneva nel 2021 un decreto ingiuntivo nei confronti delle eredi della traente, deceduta nelle more. Le intimate proponevano opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli, sostenendo che la debitrice era residente a Roma, che il creditore era residente a Roma, che l'obbligazione era sorta a Roma e che doveva eseguirsi al domicilio del creditore. Il Tribunale revocava il decreto e dichiarava la propria incompetenza, indicando il Tribunale di Roma. Il ricorrente proponeva regolamento di competenza deducendo: (a) che il giudice di merito non aveva considerato la sua elezione di domicilio a Napoli presso il difensore nel ricorso monitorio, che avrebbe radicato la competenza a Napoli ai sensi dell'art. 1182 c.c.; (b) che l'eccezione di incompetenza era inammissibile perché asseritamente incompleta, non avendo le opponenti indicato tutti i possibili fori alternativi (domicilio del creditore, luogo di insorgenza dell'obbligazione, luogo di esecuzione).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il regolamento manifestamente infondato e ha confermato la decisione impugnata, affermando la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ha precisato che l'elezione di domicilio contenuta nella procura alle liti non vale a individuare il domicilio del creditore ai fini dell'art. 1182, terzo comma, c.c., perché il domicilio rilevante è quello inteso come centro principale degli affari e interessi della persona, non un domicilio eletto processuale. Ha inoltre ritenuto che l'eccezione di incompetenza fosse ritualmente formulata, poiché le opponenti avevano contestato in modo sufficiente i criteri di collegamento invocati per Napoli. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1182 c.c.

    Ai fini della competenza territoriale, il domicilio del creditore coincide con il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi; l'elezione di domicilio nella procura al difensore non basta a radicare lì la competenza e non individua il luogo di adempimento dell'obbligazione.

  • art. 83 c.p.c.

    L'elezione di domicilio contenuta nella procura conferita al difensore rileva solo per le attività processuali demandate al procuratore costituito nella causa di merito, non per la determinazione del foro competente.

  • art. 96 c.p.c.

    La manifesta infondatezza del regolamento ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • d.m. 10.3.2014 n. 55

    Richiamato per la liquidazione delle spese professionali.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1182 c.c., il domicilio del creditore rilevante per radicare la competenza territoriale è il domicilio anagrafico-sostanziale, inteso come centro principale degli affari e degli interessi, non il domicilio eletto nel mandato difensivo o nella procura.
  • L'elezione di domicilio nella procura alle liti produce effetti processuali interni al giudizio, ma non può essere utilizzata per modificare i criteri legali di collegamento territoriale dell'obbligazione.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale è rituale se contesta in modo chiaro i fori indicati dalla controparte; non è necessario che la parte indichi tutti i possibili fori alternativi se quelli contestati risultano sufficientemente esclusi.
  • In presenza di regolamento di competenza manifestamente infondato, la Corte può disporre la condanna per responsabilità aggravata oltre alla regolazione delle spese secondo soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMora
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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