Cassazione Civile, Ordinanza n. 28013/2022 del 26/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore aveva presentato al Tribunale di Cosenza, ai sensi della legge n. 3/2012, un piano di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti nell'ambito del sovraindebitamento. Il tribunale aveva negato l'omologazione ritenendo che la percentuale offerta ai creditori chirografari, pari a circa il 3,8%, fosse troppo esigua e priva di effettività, specie considerando la qualità del proponente come giovane professionista con presumibili future capacità reddituali. Il reclamo era stato rigettato e il debitore aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell'art. 12-bis l. n. 3/2012, sostenendo che la legge non prevede un parametro minimo di soddisfacimento percentuale per i chirografari e che il giudice avrebbe potuto valutare solo i requisiti di ammissibilità, l'assenza di atti di frode e la meritevolezza; con il secondo denunciava la violazione degli artt. 12-bis e 14-quater l. n. 3/2012, affermando che la procedura avrebbe potuto essere convertita in un accordo con i creditori e che la domanda subordinata di conversione non avrebbe dovuto essere ritenuta tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario, ma ha respinto entrambi i motivi. Ha affermato che il giudizio di omologazione del piano del consumatore richiede, oltre ai requisiti formali e alla meritevolezza, anche la verifica della concreta idoneità del piano a realizzare la sua causa tipica, cioè la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti. In tale prospettiva, il tribunale poteva legittimamente valutare l'esiguità della percentuale offerta ai chirografari come indice della mancanza di concreta effettività del piano. Ha inoltre escluso che l'art. 14-quater l. n. 3/2012 consentisse la conversione del piano non omologato in accordo con i creditori, poiché tale norma presuppone l'avvenuta omologazione del piano o dell'accordo e opera solo nelle ipotesi tipizzate di cessazione degli effetti dell'omologazione. La Corte ha anche osservato che la censura sul punto era comunque generica e non colpiva specificamente la ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore della banca controricorrente e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il decreto di omologazione del piano del consumatore richiede non solo i requisiti di ammissibilità e l'assenza di atti di frode, ma anche la verifica della concreta fattibilità giuridica e della causa concreta del piano, comprensiva della soddisfazione dei crediti.
La conversione in liquidazione presuppone che il piano sia già stato omologato e che si verifichino le ipotesi tipizzate di cessazione degli effetti dell'omologazione; non consente una conversione generale e anticipata del piano in accordo.
art. 7, comma 2, lettera b), l. n. 3/2012
Il termine preclusivo di cinque anni opera solo se il debitore abbia già beneficiato degli effetti di una procedura della medesima natura.
Il piano del consumatore deve perseguire la duplice finalità della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti, anche mediante forme flessibili di adempimento.
art. 11, comma 5, l. n. 3/2012
Richiamato come ipotesi di revoca o cessazione dell'efficacia dell'omologazione, rilevante ai fini della conversione prevista dall'art. 14-quater.
art. 14-bis, comma 2, l. n. 3/2012
Richiamato per individuare le ipotesi tipizzate di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano.
Il piano del consumatore è qualificato come negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La valutazione sulla concreta idoneità del piano integra un giudizio di fatto censurabile nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti con caratteri di decisorietà e definitività.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di omologazione del piano del consumatore, il controllo del giudice non si esaurisce nei requisiti formali di accesso e nell'assenza di atti di frode, ma investe anche la concreta idoneità del piano a realizzare la sua causa tipica di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti.
- L'esiguità della soddisfazione proposta ai creditori può essere valutata dal giudice come indice della mancanza di effettività e quindi della carenza di causa concreta del piano, quando la proposta non appaia idonea a perseguire in modo reale la funzione prevista dalla legge.
- La valutazione sulla fattibilità concreta del piano è un apprezzamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c., ove sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo.
- La conversione della procedura di composizione della crisi in liquidazione opera solo nelle ipotesi e con i presupposti espressamente previsti dalla legge, e presuppone che il piano sia già stato omologato o che ne siano cessati gli effetti; non è desumibile un potere generale di convertire un piano non omologato in accordo con i creditori.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o solo indirettamente riferite al fondamento della decisione non sono idonee a ottenere la cassazione.
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