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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22707/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era proprietario di un cantiere in contrada Sciarapottolo (Cerchiara, Calabria) e aveva denunciato tra il 2011 e il 2012 ripetuti furti e manomissioni attribuiti a militari. Sosteneva che il Pubblico Ministero e tre diversi G.I.P. avevano chiesto e disposto l'archiviazione senza svolgere indagini né individuare i responsabili; i decreti di archiviazione, secondo il ricorrente, erano privi di motivazione e notificati a un difensore non più di sua fiducia. Per tali ragioni citava lo Stato per oltre 66 milioni di euro per danno patrimoniale e diniego di giustizia. In sede civile chiese anche l'astensione di membri del collegio, richiesta rigettata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. La Corte d'appello e poi la Cassazione hanno ritenuto inammissibile l'azione di responsabilità civile in mancanza dell'esaurimento dei rimedi endoprocessuali: il ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso per Cassazione avverso i decreti di archiviazione (specialmente quando mancava la notifica dell'avviso), che avrebbe consentito la rimessione in termini e l'opposizione in sede di merito e l'eventuale sollecitazione di investigazioni suppletive in camera di consiglio. Quanto alla doglianza per diniego di giustizia, la Corte ha ritenuto che non fossero indicate specifiche condotte omissive (ritardo, rifiuto formale o omissione di atti nei termini) ma solo la discrezionalità valutativa che ha portato all'archiviazione, soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Sono state confermate anche le considerazioni sulla non obbligatorietà di astensione del giudice già sottoposto a domanda di risarcimento civile. Spese a carico del ricorrente e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge n. 117 del 1988

    Secondo l'art.4 comma 2 la domanda risarcitoria contro lo Stato è ammissibile solo dopo l'esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione o quando non sono più possibili la modifica o la revoca del provvedimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda per mancato esperimento del ricorso per Cassazione

  • Codice di procedura penale, art. 409 (testo previgente)

    Nel testo applicabile, il decreto di archiviazione era ricorribile in Cassazione quando mancava la notifica alla persona offesa; la Corte ha osservato che tale rimedio avrebbe potuto consentire la rimessione in termini e l'opposizione dell'archiviazione

  • Codice di procedura penale, artt. 408-410 e art.127

    La procedura di opposizione all'archiviazione (art.408 e segg.) e la successiva udienza in camera di consiglio (art.410) servono a permettere alla persona offesa di indicare investigazioni suppletive; la violazione della corretta sequenza può integrare nullità (art.127) ricorribile in Cassazione

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Richiamato dal ricorrente in tema di omessa pronuncia, la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa al diniego di giustizia non fosse stata adeguatamente specificata

  • Codice di procedura civile, art. 132 n.4

    Il ricorrente aveva censurato la motivazione come insufficiente; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione in relazione al rigetto del motivo di appello

  • Codice di procedura civile, art. 360 n.4

    Rilevante ai fini del ricorso per cassazione per violazione di legge e omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti sotto tale profilo

  • D.P.R. n.115 del 2002, art.13 (comma 1 bis e 1 quater)

    Richiamato per la liquidazione del contributo unificato: poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30/1/2013 e il ricorrente è soccombente, è dovuto un ulteriore importo pari a quello del ricorso principale

Massime di principio

  • Prima di proporre una azione di responsabilità civile contro lo Stato per atti processuali è necessario aver esperito tutti i mezzi ordinari di impugnazione specificamente previsti: la mancata esperibilità o il mancato esperimento di tali rimedi rende inammissibile la domanda risarcitoria.
  • L'archiviazione adottata dal P.M. o dal G.I.P. non costituisce di per sé un 'comportamento omissivo' che integri automaticamente diniego di giustizia: va distinto il dissenso sulla valutazione investigativa dalla concreta omissione (ritardo, rifiuto o mancata esecuzione di atti dovuti entro termini) riconducibile alla fattispecie di diniego di giustizia.
  • Se la persona offesa non è stata regolarmente informata della richiesta di archiviazione, esiste un rimedio in Cassazione che può consentire la rimessione in termini e l'opposizione all'archiviazione; tale rimedio è la strada ordinaria per ottenere il riesame dell'indagine in sede di merito prima di agire civilisticamente.
  • Per sostenere un diniego di giustizia occorre indicare fatti specifici e individuare condotte omissive concrete dei magistrati; la mera contestazione della mancata adozione delle indagini desiderate non è sufficiente.
  • La mera insoddisfazione per la valutazione discrezionale degli organi inquirenti (scelta di non esercitare l'azione penale) si tutela con gli ordinari mezzi d'impugnazione e non automaticamente con una domanda risarcitoria contro lo Stato.

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