Cassazione Penale, Sentenza n. 2393/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per l'annullamento dell'ordinanza del 6/09/2024 del Tribunale della Liberta di Napoli che aveva rigettato il riesame dell'ordinanza del 2/08/2024 del Tribunale di Torre Annunziata. Quest'ultima aveva applicato nei confronti del ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990 in relazione alla detenzione di circa 60 grammi di marijuana, arrestato il 1/08/2024. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entita, sostenendo che la derubricazione avrebbe potuto abbreviare i termini di fase e/o escludere la misura; invocava inoltre orientamenti giurisprudenziali che indicano una soglia indicativa di circa 108,3 grammi di marijuana oltre la quale non si puo riconoscere il fatto lieve e insisteva sulla natura occasionale ed estemporanea della condotta.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non contestasse i gravi indizi di colpevolezza ma solo la qualificazione in termini di fatto lieve, che i giudici del riesame hanno correttamente escluso sulla base della quantita e qualita della sostanza, dell'occultamento in luoghi diversi (bar gestito dal ricorrente e abitazione), e del fatto che la detenzione avveniva in un esercizio pubblico con accesso di avventori. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la valutazione del fatto lieve non puo fondarsi solo sul dato ponderale ma richiede un apprezzamento complessivo degli indici normativi; ha precisato che la non occasionalita esclude il fatto lieve quando manifestazione di attivita organizzata che immette sul mercato consistenti quantita. Inoltre ha ritenuto che la diversa qualificazione non avrebbe apportato un vantaggio pratico al ricorrente in relazione alla misura applicata e ai termini di fase (che rimangono uguali), cosicche mancava l'interesse concreto ad impugnare. Per tali ragioni il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con applicazione della facolta prevista dall'art. 1, comma 64, legge 103/2017 di aumentare la sanzione.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, comma 5
La qualificazione della fattispecie come fatto lieve richiede una valutazione complessiva degli indici normativi (quantita, modalita di detenzione, finalita, contesto). Il dato ponderale da solo non e determinante; la non occasionalita può escludere la lieve entita se indica attivita organizzata con immissione di consistenti quantita sul mercato
art. 4, comma 3, d.l. 15/09/2023, n. 123, convertito con legge 13/11/2023, n. 159
Ha aumentato la pena edittale e previsto un ulteriore aumento quando la condotta assume caratteri di non occasionalita, mostrando che il legislatore riconosce rilievo alla non occasionalita nella valutazione della gravita della condotta e nella applicazione di misure piu severe
comma 1, lett. a), n. 1, b), n. 1, b-bis), n. 1
I termini di fase rilevanti per la custodia cautelare risultano identici anche in caso di diversa qualificazione del reato, per cui la derubricazione non avrebbe inciso sui termini di fase nel caso concreto
Prevede la sanzione pecuniaria e l'onere delle spese per i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
Consente al giudice di aumentare la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. oltre il massimo edittale in caso di inammissibilita ritenuta colposa; la Corte ha esercitato tale facolta fissando 3.000 euro
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come fatto lieve ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 non puo basarsi unicamente sul peso della sostanza: il giudice deve compiere una valutazione globale degli indici previsti dalla norma (quantita, modalita di detenzione, luogo, finalita e contesto)
- La non occasionalita della condotta non esclude automaticamente la lieve entita, ma quando si manifesta come attivita organizzata con immissione sul mercato di consistenti quantita esclude la qualifica di fatto lieve
- Per impugnare con successo la qualificazione giuridica ai fini delle misure cautelari occorre dimostrare un interesse concreto e attuale, cioe che la diversa qualificazione produca un vantaggio pratico sulla misura o sui termini di fase; la mera pretesa di correttezza teorica e insufficiente
- Il dato ponderale indicativo (es. soglie ricavate da ricognizioni giurisprudenziali) puo aiutare ma non sostituisce la valutazione complessiva; numeri da soli non vincolano il giudice
- Attenzione al rischio di sanzioni per ricorsi inammissibili: se l'impugnazione e manifestamente infondata o priva di interesse concreto il ricorrente puo essere condannato a spese e a pagare una somma alla Cassa delle ammende
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